Il Trattato del Quirinale tra Italia e Francia

Trattato del Quirinale, Macron e Draghi

Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese per una Cooperazione bilaterale rafforzata

TRATTATO TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA E
LA REPUBBLICA FRANCESE
PER UNA COOPERAZIONE BILATERALE RAFFORZATA

La Repubblica Italiana e
la Repubblica Francese
di seguito denominate congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”

  • tenendo in considerazione la portata e la profondità dellamicizia che le unisce, ancorata nella storia e nella geografia; riaffermando in questo spirito il loro legame comune con il Mediterraneo quale crocevia di civiltà e punto di congiunzione tra i popoli dOriente e dOccidente, dellEuropa e dellAfrica;

  • reiterando che la loro comunità di destini è fondata sui principi fondamentali e gli obiettivi iscritti nella Carta delle Nazioni Unite e nel Trattato sullUnione Europea, e che questa comunità si basa sui valori di pace e sicurezza, rispetto della dignità umana, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia, delleguaglianza e dello Stato di diritto;

  • riaffermando con forza che questi valori segnano il loro attaccamento a una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità di genere;

  • richiamando la loro adesione al multilateralismo e a un ordine e a relazioni internazionali che si basano sul diritto e sullOrganizzazione delle Nazioni Unite;

  • determinate a combattere il cambiamento climatico e a preservare la biodiversità; convinte che i progressi economico, sociale e ambientale siano indissociabili; e consapevoli che la sicurezza e la prosperità delle nostre società richiedano unazione urgente per salvaguardare il nostro pianeta che rappresenta la nostra casa comune;

  • richiamando il loro impegno storico e costantemente riaffermato a favore dellunità europea, in linea con i Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dellEnergia Atomica, fatti a Roma il 25 marzo 1957, il cui spirito è stato riaffermato solennemente nella Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017;

  • condividendo lobiettivo di unEuropa democratica, unita e sovrana per rispondere alle sfide globali che le Parti si trovano ad affrontare; riaffermando a questo proposito limpegno comune ad approfondire il progetto europeo in linea con la responsabilità condivisa quali Paesi fondatori, nel rispetto dei valori dellUnione e del principio di solidarietà;

  • impegnate a promuovere questi valori e questi principi contro tutti i tipi di minaccia che possono metterli in discussione e riaffermando così, in uno spirito di solidarietà, la loro volontà di rafforzare la difesa europea e la postura di deterrenza e di difesa dellAlleanza atlantica, essendo lUnione Europea e lOrganizzazione del Trattato dellAtlantico del Nord destinate ad agire quali partner strategici che si rafforzano reciprocamente;

  • riconoscendo limportanza di preservare il Mercato unico e le quattro libertà fondamentali quali pietre miliari e motori inesauribili del percorso dintegrazione europea;

  • segnate dalle conseguenze a lungo termine della pandemia di coronavirus, che ha messo in luce la profonda interdipendenza tra gli Stati membri dellUnione Europea; consapevoli delle speciali responsabilità che incombono sulle due Parti nel processo di ricostruzione e di adeguamento delleconomia europea;

  • sottolineando che le loro relazioni bilaterali sono sempre più radicate nelle politiche europee, come dimostra la realizzazione congiunta dei grandi programmi finanziati dallUnione; ritenendo che i loro partenariati e le loro cooperazioni bilaterali contribuiscono reciprocamente allapprofondimento dello stesso progetto europeo e che possono servire da fonte dispirazione per nuove politiche a livello dellUnione;

  • condividendo la volontà dintensificare i legami esistenti tra di loro e le intense cooperazioni bilaterali che si sono sviluppate nel corso della storia, in particolare in ambito politico, economico, sociale, educativo, scientifico e culturale e nei settori strategici per il futuro dellUnione Europea;

  • nella convinzione che la stabilità e la prosperità a lungo termine del Mediterraneo restino una priorità fondamentale per entrambi i Paesi, e determinate ad agire insieme per la sicurezza, per la promozione dei beni comuni tra le due rive di questo mare e per ripristinare il suo buono stato ecologico;

  • nella convinzione che lArco alpino, particolarmente colpito dal riscaldamento climatico, meriti una stretta cooperazione e un forte coinvolgimento dei due Paesi;

  • desiderose di favorire una migliore conoscenza reciproca delle loro società civili, in unottica di cittadinanza europea, in particolare tra le giovani generazioni;

  • riconoscendo l’importanza e la vitalità della cooperazione tra i rispettivi Parlamenti e il ruolo che la diplomazia parlamentare svolge nelle relazioni tra i due Paesi e auspicandone un rafforzamento attraverso forme di cooperazione permanente, in particolare tra le rispettive Commissioni;

  • riconoscendo il ruolo fondamentale delle collettività territoriali italiana e francese e degli altri attori locali per rinsaldare i vincoli di amicizia tra i due popoli e sviluppare progetti comuni;

  • desiderose di assicurare a ogni livello una cornice più stabile e ambiziosa alle strette relazioni istituzionali che già esistono tra le due Parti;

  • riconoscendo il ruolo strutturale del Vertice intergovernativo annuale nelle loro relazioni, in considerazione della loro volontà di concertazione in tutti i settori;

convengono quanto segue:

Articolo 1. Affari esteri

  1. Tenuto conto dellobiettivo comune di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nonché alla tutela e alla promozione dei diritti umani, e di adoperarsi per la tutela dei beni pubblici mondiali, inclusa la salute, e per la realizzazione dellAgenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, le Parti simpegnano a sviluppare il loro coordinamento e a favorire la sinergia tra le rispettive azioni a livello internazionale. Esse si consultano regolarmente con lobiettivo di stabilire posizioni comuni e di agire congiuntamente su tutte le decisioni che tocchino i loro interessi comuni, incluso, ove possibile, nei formati plurilaterali a cui partecipa una delle due Parti.
  2. A tal fine, le Parti istituiscono meccanismi stabili di consultazioni rafforzate, a livello sia politico che di alti funzionari, in particolare in caso di crisi e alla vigilia di importanti scadenze. In questo quadro, esse organizzano consultazioni regolari, in particolare a livello dei Segretari Generali, dei Direttori Politici e dei Direttori responsabili per lUnione Europea e per gli affari globali o per aree geografiche dei rispettivi Ministeri degli Affari Esteri sui temi di comune interesse. Le Parti promuovono forme di cooperazione strutturata anche tra le rispettive missioni diplomatiche in Paesi terzi e presso le principali organizzazioni internazionali. Esse assicurano lattuazione di iniziative di formazione congiunta per i loro diplomatici e accolgono reciprocamente diplomatici in attività di scambio.
  3. Riconoscendo che il Mediterraneo è il loro ambiente comune, le Parti sviluppano sinergie e rafforzano il coordinamento su tutte le questioni che influiscono sulla sicurezza, sullo sviluppo socio-economico, sullintegrazione, sulla pace e sulla tutela dei diritti umani nella regione, e sul contrasto dello sfruttamento della migrazione irregolare. Esse promuovono un utilizzo giusto e sostenibile delle risorse energetiche. Esse simpegnano altresì a favorire un approccio comune europeo nelle politiche con il Vicinato Meridionale e Orientale
  4. Le Parti adottano iniziative comuni per promuovere la democrazia, lo sviluppo sostenibile, la stabilità e la sicurezza nel continente africano. Insieme, simpegnano a rafforzare le relazioni dellUnione Europea e dei suoi Stati membri con questo continente, con particolare attenzione al Nord Africa, al Sahel e al Corno dAfrica. A tal fine, le Parti promuovono consultazioni bilaterali sulle politiche per lo sviluppo sostenibile, e sui modi per assicurare una tutela e una promozione efficace dei diritti umani, dello Stato di diritto e del buon governo, in linea con la ricerca di maggiori sinergie tra lassistenza umanitaria, lo sviluppo sostenibile e la pace.
  5. Le Parti simpegnano a consultarsi regolarmente e a coordinare la propria azione per favorire lo sviluppo di un approccio comune in seno allUnione Europea nei confronti dei principali partner e competitor internazionali, in particolare sulle questioni relative alle sfide globali e alla governance multilaterale.
  6. In materia commerciale, le Parti collaborano affinché la politica dellUnione Europea possa concorrere al loro obiettivo condiviso di rendere gli scambi internazionali più equi e più sostenibili, contribuendo insieme a rafforzare la politica industriale e a costruire unautonomia strategica europea. Esse sostengono il ruolo trainante dellUnione Europea nel rafforzamento del multilateralismo commerciale. Esse promuovono il rafforzamento del coordinamento tra la politica commerciale dellUnione Europea e gli obiettivi europei di sviluppo sostenibile.
  7. Articolo 2. Sicurezza e difesa
  8. Nel quadro degli sforzi comuni volti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e in coerenza con gli obiettivi delle organizzazioni internazionali cui esse partecipano e con lIniziativa Europea dIntervento, le Parti simpegnano a promuovere le cooperazioni e gli scambi sia tra le proprie forze armate, sia sui materiali di difesa e sulle attrezzature, e a sviluppare sinergie ambiziose sul piano delle capacità e su quello operativo ogni qual volta i loro interessi strategici coincidano. Così facendo, esse contribuiscono a salvaguardare la sicurezza comune europea e rafforzare le capacità dellEuropa della Difesa, operando in tal modo anche per il consolidamento del pilastro europeo della NATO. Sulla base dellarticolo 5 del Trattato dellAtlantico del Nord e dellarticolo 42, comma 7, del Trattato sullUnione Europea, esse si forniscono assistenza in caso di aggressione armata. Le Parti contribuiscono alle missioni internazionali di gestione delle crisi coordinando i loro sforzi.
  9. Le Parti si consultano regolarmente sulle questioni trattate rispettivamente dallUnione Europea e dalla NATO, e coordinano ove possibile le proprie posizioni, in particolare sulle questioni relative alle iniziative di difesa dellUnione Europea, rispetto alle quali è ricercata ogni possibilità di cooperazione. Esse intensificano il dialogo comune nei settori tecnico e operativo della difesa. A tal fine, esse tengono, oltre a incontri bilaterali istituzionalizzati nel settore della difesa, anche consultazioni regolari allinterno del Consiglio italo-francese di Difesa e Sicurezza, che riunisce i rispettivi Ministri degli Affari Esteri e della Difesa.
  10. Le Parti sviluppano la cooperazione nel settore dellaccrescimento di capacità dinteresse comune, in particolare per quanto riguarda la progettazione, lo sviluppo, la costruzione e il supporto in servizio, al fine di migliorare lefficienza e la competitività dei rispettivi sistemi industriali e di contribuire allo sviluppo e al potenziamento della base industriale e tecnologica della difesa europea.
  11. Le Parti simpegnano altresì a rafforzare la cooperazione tra le rispettive industrie di difesa e di sicurezza, promuovendo delle alleanze strutturali. In particolare, esse facilitano lattuazione di progetti comuni, bilaterali o plurilaterali, in connessione con la costituzione di partnership industriali in specifici settori militari, nonché dei progetti congiunti nellambito della cooperazione strutturata permanente (PESCO), con il sostegno del Fondo europeo per la difesa.
  12. Le Parti rafforzano la collaborazione nel settore spaziale migliorando la loro capacità di operare congiuntamente nello spazio ai fini di sicurezza e di difesa. Esse partecipano attivamente allo sviluppo di una cultura strategica europea in questo settore.
  13. Le Parti simpegnano a rafforzare il già proficuo scambio di personale militare, nonché le significative attività congiunte in atto nellambito della formazione e delladdestramento nel settore della sicurezza e della difesa.
  14. Le Parti simpegnano a facilitare il transito e lo stazionamento delle forze armate dellaltra Parte sul proprio territorio.

Articolo 3. Affari europei

  1. Le Parti agiscono insieme per unEuropa democratica, unita e sovrana e per lo sviluppo dellautonomia strategica europea. Esse simpegnano a rafforzare le istituzioni e a difendere i valori fondanti del progetto europeo e lo Stato di diritto. Esse promuovono una transizione dellUnione Europea verso un modello di sviluppo resiliente, inclusivo e sostenibile, nel quadro di uneconomia aperta e dinamica, sfruttando appieno il potenziale di un Mercato unico generatore di resilienza.
  2. Le Parti si consultano regolarmente e a ogni livello in vista del raggiungimento di posizioni comuni sulle politiche e sulle questioni dinteresse comune prima dei principali appuntamenti europei.
  3. Le Parti rafforzano il coordinamento nei principali settori della politica economica europea, quali la strategia economica e di bilancio, lindustria, lenergia, i trasporti, la concorrenza e gli aiuti di Stato, il lavoro, il contrasto delle diseguaglianze, la transizione verde e digitale e la programmazione finanziaria dellUnione Europea. Esse agiscono insieme a favore dellintegrazione economica e finanziaria dellUnione Europea, del completamento dellUnione economica e monetaria e del rafforzamento della moneta unica, fattore di autonomia strategica per lUnione Europea. Esse promuovono altresì dei meccanismi di convergenza fiscale al fine di lottare contro la concorrenza aggressiva, sostenendo al contempo unevoluzione delle regole della fiscalità internazionale che rispondano alle sfide della digitalizzazione delle economie.
  4. Le Parti favoriscono le iniziative congiunte volte alla promozione della trasparenza e della partecipazione dei cittadini al processo decisionale europeo, nonché azioni concertate per una maggiore democratizzazione delle istituzioni europee. Esse simpegnano in questo senso a incoraggiare il dibattito intellettuale sullEuropa, ivi incluso tra le rispettive società civili.
  5. Le Parti favoriscono, ove appropriato e nel quadro previsto dai Trattati dellUnione Europea, un più esteso ricorso al sistema della maggioranza qualificata per lassunzione di decisioni nel Consiglio.

Articolo 4. Politiche migratorie, giustizia e affari interni

  1. Le Parti approfondiscono la loro cooperazione allinterno dellUnione Europea per preservare la libera circolazione in Europa, rafforzando lintegrità dello spazio Schengen e migliorando il suo funzionamento e la sua governance. Esse simpegnano a lavorare insieme per una riforma in profondità e unapplicazione efficace della politica migratoria e dasilo europea.
  2. Le Parti simpegnano a sostenere una politica migratoria e dasilo europea e politiche dintegrazione basate sui principi di responsabilità e di solidarietà condivise tra gli Stati membri, e che tengano pienamente conto della particolarità dei flussi migratori verso le loro rispettive frontiere, marittime come terrestri, così come su un partenariato con i Paesi terzi dorigine e di transito dei flussi migratori. A tal fine, i Ministeri degli Affari Esteri e dellInterno istituiscono un meccanismo di concertazione rafforzata, con riunioni periodiche su asilo e migrazioni.
  3. Le Parti rafforzano la loro cooperazione, a livello bilaterale e a livello europeo, nella prevenzione e nella lotta contro le minacce criminali transnazionali gravi ed emergenti, in particolare la lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, valutando una partecipazione congiunta agli strumenti europei. Esse intensificano la cooperazione transfrontaliera tra le loro forze dellordine. Esse lavorano altresì alla creazione di ununità operativa italo-francese per sostenere le forze dellordine in funzione di obiettivi comuni, in particolare nella gestione di grandi eventi e per contribuire a missioni internazionali di polizia. A tal fine, esse istituiscono un foro di concertazione periodica, a livello di Ministri dellInterno o di Direttori Generali, in materia di sicurezza.
  4. Nellottica di rafforzare la cooperazione, le Parti promuovono azioni di assistenza tecnica e di formazione per le forze dellordine e le altre amministrazioni competenti dei Paesi terzi minacciati dal terrorismo e interessati dallespansione dei gruppi transnazionali della criminalità organizzata e dalle relative attività e flussi criminali, nonché da altre forme di criminalità gravi ed emergenti a carattere transnazionale.
  5. Le Parti intensificano la loro cooperazione in materia di protezione civile e rafforzano le capacità dei loro servizi specializzati nella prevenzione e nella gestione delle catastrofi naturali e degli incidenti industriali e tecnologici. Esse contribuiscono altresì allo sviluppo del meccanismo di protezione civile dellUnione Europea e al consolidamento delle capacità europee in questo ambito.
  6. Le Parti simpegnano ad approfondire la cooperazione tra le rispettive amministrazioni giudiziarie e a facilitare lo scambio delle informazioni pertinenti. A tal fine, le Parti istituiscono un foro di consultazione regolare tra i loro Ministeri della Giustizia per aggiornarsi sulle questioni dinteresse comune nei settori penale, civile, della protezione dei minori, penitenziario o dellorganizzazione della giustizia. Tale foro si adopera, ove se ne ravvisi la necessità, per lelaborazione di approcci condivisi sulle questioni europee.
  7. Nel settore dellassistenza giudiziaria in materia penale e della consegna delle persone, le Parti assicurano un coordinamento costante nel rispetto delle prerogative delle autorità giudiziarie, avvalendosi in particolare dei loro Magistrati di collegamento presenti presso i Ministeri della Giustizia italiano e francese.
  8. Le Parti programmano incontri, a cadenza regolare, tra magistrati e operatori del diritto al fine di analizzare e risolvere i casi particolarmente complessi o le questioni giuridiche dinteresse comune, nonché individuare e implementare buone prassi nellapplicazione degli strumenti giuridici di matrice internazionale. Le Parti favoriscono altresì lo scambio di funzionari e magistrati e sostengono lattuazione di attività di formazione comune.
  9. Nel perseguimento degli obiettivi di cui ai commi 3, 6 e 7, le Parti lavorano ad approcci comuni alle grandi sfide a cui fanno fronte lUnione Europea e i suoi Stati membri, in particolare la lotta contro i contenuti terroristici online, lincitamento allodio, la radicalizzazione. Esse si impegnano altresì ad intensificare lo scambio informativo, attraverso i canali a ciò preposti, per il contrasto della criminalità organizzata, e a tutte le gravi ed emergenti forme di crimine trans-nazionale, attraverso il costante ricorso agli strumenti di cooperazione bilaterale e multilaterale dedicati e facendo ricorso a mezzi operativi in materia di sequestro e confisca, incluso nei casi di traffico illecito di beni culturali e di criminalità ambientale.
  10. Le Parti programmano incontri, a cadenza regolare, tra le rispettive forze dellordine al fine di analizzare e risolvere le questioni di interesse comune, nonché individuare e implementare buone prassi nellapplicazione degli strumenti di cooperazione di polizia. Le Parti simpegnano altresì a favorire lo scambio di membri delle forze dellordine e a sostenere lattuazione di attività di formazione comune e lo scambio di conoscenze e competenze in ambito securitario, promuovendo e organizzando corsi comuni di formazione o brevi programmi di scambio professionale presso le rispettive amministrazioni.

Articolo 5. Cooperazione economica, industriale e digitale

  1. Le Parti incoraggiano gli scambi tra i rispettivi attori economici, garantendo la promozione di una crescita equa, sostenibile e inclusiva. Le Parti simpegnano a facilitare gli investimenti reciproci e avviano, in un contesto di bilanciamento dei rispettivi interessi, progetti congiunti per lo sviluppo di startup, piccole e medie imprese (PMI) o grandi imprese dei due Paesi, favorendo le relazioni reciproche e la definizione di strategie comuni sui mercati internazionali, nel quadro di unEuropa sociale.
  2. Le Parti favoriscono, in particolare attraverso consultazioni regolari, lattuazione di unambiziosa politica industriale europea orientata alla competitività globale delle imprese e a facilitare la realizzazione della doppia transizione digitale ed ecologica delleconomia europea. Esse agiscono per realizzare lobiettivo dellautonomia strategica dellUnione Europea, a partire dai settori delle transizioni energetica e digitale, delle nuove tecnologie, della sanità, della difesa e dei trasporti, in particolare promuovendo dei progetti a sostegno delloccupazione e degli attori economici locali. Esse riconoscono lesigenza di salvaguardare lintegrità del Mercato unico, sostenendo un’equa concorrenza sia tra le imprese dellUnione, sia tra le imprese europee e quelle dei Paesi terzi, promuovendo al contempo linnalzamento degli standard sociali e ambientali. Le Parti simpegnano a rafforzare le collaborazioni industriali bilaterali, nonché a promuovere iniziative congiunte che contribuiscono alla valorizzazione delle catene del valore strategiche europee. Esse facilitano la partecipazione delle piccole e medie imprese a tali progetti e il loro finanziamento tramite fondi e programmi europei.
  3. Le Parti riconoscono limportanza della loro cooperazione al fine di rafforzare la sovranità e la transizione digitale europea. Esse simpegnano ad approfondire la loro cooperazione in settori strategici per il raggiungimento di tale obiettivo, quali le nuove tecnologie, la cyber-sicurezza, il cloud, lintelligenza artificiale, la condivisione dei dati, la connettività, il 5G-6G, la digitalizzazione dei pagamenti e la quantistica. Esse si impegnano a lavorare per una migliore regolamentazione a livello europeo e per una governance internazionale del settore digitale e dello spazio cibernetico.
  4. Riconoscendo limportanza della prevenzione e della lotta contro la corruzione e le frodi, levasione e lelusione fiscale, le Parti convengono d’intensificare la collaborazione tra i loro Anti-Fraud Coordination Services e le loro amministrazioni fiscali.
  5. È istituito un Forum di consultazione fra i Ministeri competenti per leconomia, le finanze e lo sviluppo economico. Esso si riunisce con cadenza annuale a livello dei Ministri competenti al fine di assicurare un dialogo permanente nellambito di due distinti segmenti: il primo sulle politiche macro-economiche; e il secondo sulle politiche industriali, sullavvicinamento dei tessuti economici dei due Paesi, sul mercato interno europeo e sulle cooperazioni industriali che coinvolgono imprese dei due Paesi.
  6. Al fine di facilitare la miglior attuazione delle disposizioni del presente articolo, le amministrazioni competenti promuovono lo scambio di funzionari.

Articolo 6. Sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo

  1. Le Parti riaffermano il loro impegno per il rafforzamento della dimensione sociale dellUnione Europea e lattuazione del Piano dazione sul pilastro europeo dei diritti sociali, nel solco degli impegni presi al Vertice di Porto dell8 maggio 2021. Esse sottolineano limportanza di garantire delle condizioni di lavoro e di retribuzione dignitose a tutti i lavoratori, inclusi i lavoratori delle piattaforme, di garantire un salario minimo adeguato, di sviluppare il dialogo sociale, di lottare contro la disoccupazione giovanile e di promuovere il diritto individuale alla formazione per favorire lo sviluppo delle competenze. Esse simpegnano a sostenere le politiche per una piena parità tra uomini e donne, in particolare sostenendo lempowerment femminile e promuovendo il talento e la leadership femminili. Esse simpegnano a lottare contro tutte le discriminazioni, a combattere il dumping sociale, a lottare contro la povertà e lesclusione sociale e a rafforzare la protezione delle persone vulnerabili. Esse intendono agire insieme di fronte alle evoluzioni del mercato del lavoro e ai cambiamenti demografici. Esse simpegnano a organizzare una consultazione annuale in vista dello scambio di buone pratiche e della preparazione di progetti e posizioni comuni nel quadro europeo.
  2. Le Parti si adoperano per sostenere e attuare gli strumenti multilaterali relativi sia allo sviluppo sostenibile, in primo luogo lAgenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, sia alla protezione dellambiente e del clima, in particolare lAccordo di Parigi. A tal fine, esse agiscono insieme per produrre risultati ambiziosi in materia di clima, in particolare nel quadro dei negoziati europei ed internazionali, e si impegnano a contribuire al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e alla realizzazione dellambizione dellUnione Europea di rafforzare la resilienza delle nostre società. Esse conducono altresì azioni comuni a favore della protezione, del ripristino, del rafforzamento e della valorizzazione della biodiversità, nei fori europei come in quelli internazionali. Esse si consultano regolarmente sui dossier multilaterali di maggiore interesse comune in materia ambientale e climatica e agiscono in stretto coordinamento per istituire degli strumenti che permettano una transizione ecologica efficace, equa e socialmente equilibrata.
  3. Le Parti si adoperano per lintegrazione della protezione del clima in tutte le politiche e valorizzano la mobilitazione giovanile in questo ambito, nonché quella dei soggetti privati, attraverso coalizioni multi-attori. Esse lavorano altresì congiuntamente per accelerare lazione a favore delladattamento al cambiamento climatico.
  4. Le Parti si adoperano per la de-carbonizzazione in tutti i settori appropriati, in particolare sviluppando le energie rinnovabili e promuovendo lefficienza energetica.
  5. Nel riconoscere il ruolo significativo della mobilità e delle infrastrutture nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), del Green Deal europeo e del contrasto dei cambiamenti climatici, le Parti cooperano a livello bilaterale e in ambito Unione Europea per ridurre le emissioni prodotte dai trasporti e per sviluppare modelli di mobilità e d’infrastrutture puliti e sostenibili a sostegno di una transizione ambiziosa, solidale e giusta. A tal fine, un Dialogo strategico sui trasporti a livello di ministri competenti per le infrastrutture e la mobilità sostenibile si tiene alternativamente in Italia e in Francia.
  6. Le Parti difendono a livello internazionale una visione condivisa sulla biodiversità, la protezione degli ecosistemi naturali e rurali, il risanamento e la protezione delle acque e del suolo. Esse lavorano insieme per garantire il raggiungimento di obiettivi globali sulla biodiversità ambiziosi e solidi, attuando gli impegni sottoscritti con la Convenzione sulla diversità biologica e con la Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione.
  7. Le Parti sostengono inoltre lobiettivo di fare del Mediterraneo un mare pulito ed ecologicamente sostenibile. Esse si adoperano per rafforzare la sua protezione, in particolare sostenendo il progetto che mira a designare una zona marittima particolarmente vulnerabile nel Mediterraneo nord-occidentale. Esse favoriscono lo sviluppo dell’economia blu sostenibile nel Mediterraneo.
  8. Le Parti agiscono di concerto a livello europeo per favorire la resilienza, la sostenibilità e la transizione del sistema agricolo e agroalimentare, garantendo al contempo la sovranità alimentare dellUnione Europea. In proposito, esse sostengono misure a favore della lotta contro gli sprechi alimentari e della gestione del rischio, nonché i progetti di sviluppo sostenibile nellambito delle filiere agro-alimentari e dellagricoltura biologica, con lobiettivo di contribuire alla salvaguardia della fertilità e della biodiversità del suolo. Le Parti simpegnano altresì a sostenere progetti di lotta alla deforestazione, in particolare in seno al Partenariato delle dichiarazioni di Amsterdam. Le Parti simpegnano a sostenere, proteggere e promuovere, sia nellUnione Europea che nei Paesi terzi, a livello bilaterale, plurilaterale e multilaterale, le denominazioni dorigine e le indicazioni geografiche registrate nellUnione Europea.
  9. Le Parti s’impegnano a promuovere e sostenere la cooperazione tra le loro aree protette e tra i loro parchi terresti e marini, anche nel quadro degli accordi regionali e globali a tutela della biodiversità.
  10. I ministeri competenti avviano consultazioni regolari al fine di applicare linsieme delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 7. Spazio

  1. Le Parti riconoscono limportanza della loro cooperazione bilaterale nella costruzione dellEuropa dello spazio, che costituisce una dimensione chiave dellautonomia strategica europea e dello sviluppo economico dellEuropa. Esse favoriscono il coordinamento e larmonizzazione delle loro strategie ed attività nel campo dellesplorazione e dellutilizzo dello spazio extra-atmosferico a fini pacifici e dellaccesso autonomo allo spazio da parte dellEuropa.

  2. Al fine di migliorare le loro capacità di operare congiuntamente nello spazio, le Parti sviluppano e promuovono la cooperazione bilaterale a livello industriale, scientifico e tecnologico, in particolare nel quadro dellUnione Europea e dellAgenzia Spaziale Europea.

  3. Attraverso la loro cooperazione, le Parti mirano a rafforzare la strategia spaziale europea e a consolidare la competitività e lintegrazione dellindustria spaziale dei due Paesi. Nel settore dellaccesso allo spazio, esse sostengono il principio di una preferenza europea attraverso lo sviluppo, levoluzione e lutilizzo coordinato, equilibrato e sostenibile dei lanciatori istituzionali Ariane e Vega. Le Parti riaffermano il loro sostegno alla base europea di lancio di Kourou, rafforzando la sua competitività e la sua apertura. Nel settore dei sistemi orbitali, esse intendono incoraggiare e sviluppare la cooperazione industriale nel settore dellesplorazione, dellosservazione della terra e delle telecomunicazioni, della navigazione e dei relativi segmenti terrestri.

Articolo 8. Istruzione e formazione, ricerca e innovazione

  1. Le Parti riconoscono ai settori dellistruzione e della formazione, dellistruzione superiore, della ricerca e dellinnovazione un ruolo fondamentale nelle relazioni bilaterali e nel progetto comune europeo. Esse simpegnano a favorire la mobilità tra i due Paesi in tutti questi settori, in particolare attraverso il programma europeo Erasmus+.
  2. Al fine di favorire la diffusione e il reciproco apprendimento delle rispettive lingue, le Parti realizzano azioni di promozione linguistica e sostengono lo sviluppo dellinsegnamento della lingua italiana e della lingua francese nei rispettivi Paesi. In questo quadro, esse prestano particolare attenzione alla formazione e alla mobilità dei docenti e degli studenti che intendono intraprendere la carriera di docente.
  3. Le Parti si adoperano per una cooperazione sempre più stretta tra i loro rispettivi sistemi di istruzione, con lobiettivo in particolare di contribuire alla costruzione dello Spazio europeo dellistruzione. Esse incoraggiano la mobilità giovanile, in particolare per listruzione e la formazione professionale, in unottica di apprendimento permanente, con lobiettivo di istituire dei centri di eccellenza professionale italo-francesi ed europei e di favorire il riconoscimento di tali percorsi. Esse sviluppano i percorsi congiunti dellEsame di Stato italiano e del Baccalauréat francese (ESABAC) e incoraggiano i partenariati sistematici tra gli istituti italiani e francesi che li offrono, nonché la mobilità degli studenti e dei loro docenti. Inoltre, esse s’impegnano a cooperare per uneducazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale, attraverso programmi di collaborazione dedicati.
  4. Le Parti si adoperano per avvicinare i loro sistemi distruzione superiore, con lobiettivo in particolare di contribuire alla costruzione dello Spazio europeo dellistruzione superiore. Esse simpegnano a rafforzare la collaborazione universitaria, sviluppando il dialogo strutturato tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e la Conferenza dei Presidenti delle Università francese e la collaborazione attraverso lUniversità Italo-Francese (UIF). A tal fine, esse prevedono un incontro biennale, tra i ministeri responsabili per l’istruzione superiore, coinvolgendo linsieme degli attori universitari. Esse simpegnano in questo quadro a promuovere attivamente la partecipazione delle istituzioni dell’istruzione superiore italiane e francesi al progetto delle università europee e ad accompagnarne la realizzazione. Esse rafforzano i programmi di scambio di studenti e personale accademico in ogni settore scientifico-disciplinare favorendo i doppi titoli, i titoli congiunti, in particolare a livello master, e i dottorati in co-tutela, nonché la cooperazione tra scuole dottorali.
  5. Al fine di rafforzare lattrattività dellUnione Europea, utilizzando pienamente i mezzi del programma quadro per la ricerca e l’innovazione “Horizon Europe”, le Parti potenziano e valorizzano i rapporti di collaborazione nellambito delle grandi infrastrutture di ricerca. Le Parti, inoltre, sviluppano la mobilità dei ricercatori al fine di approfondire la loro cooperazione bilaterale, i cui ambiti prioritari saranno stabiliti nel programma di lavoro previsto allarticolo 11, comma 2. Esse simpegnano a sostenere linnovazione in tutti gli ambiti essenziali per il futuro e la competitività dellEuropa. A tal fine, ogni due anni è organizzato un incontro interministeriale che associa attori universitari e altri attori pubblici e privati del settore della ricerca e dellinnovazione.
  6. I ministri competenti per listruzione, listruzione superiore, linnovazione e la ricerca avviano consultazioni annuali al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 9. Cultura, giovani e società civile

  1. Le Parti promuovono il ravvicinamento tra i loro popoli e un sentimento di appartenenza comune europea incoraggiando gli scambi allinterno della società civile e la mobilità dei giovani, sfruttando in particolare i programmi europei. Esse si dotano di una strategia comune al fine dincoraggiare limpegno e la mobilità dei giovani italiani e dei giovani francesi, nel quadro della strategia europea per la gioventù e del dialogo strutturato europeo. Esse coordinano questa strategia allinterno della commissione mista prevista dallAccordo culturale tra lItalia e la Francia fatto a Parigi il 4 novembre 1949. Esse organizzano un Consiglio franco-italiano della Gioventù a margine della predetta commissione mista. Nel quadro del servizio civile universale italiano e del servizio civile francese e sulla base di una cooperazione tra le agenzie e gli enti governativi incaricati della gestione dei due programmi e delle opportunità di mobilità giovanile, le Parti istituiscono un programma di volontariato italo-francese intitolato “servizio civile italo- francese”. Esse esaminano la possibilità di collegare questo programma al Corpo europeo di solidarietà.
  2. Riconoscendo la profondità dei legami culturali tra i due Paesi e la loro importanza nellamicizia che li unisce, le Parti rafforzano la cooperazione tra le istituzioni, gli organismi culturali e gli artisti italiani e francesi. In questo spirito, esse favoriscono gli scambi di esperienze, la mobilità delle persone, la ricerca e la formazione. Esse istituiscono programmi di scambio deccellenza tra scuole darte e per i mestieri darte.
  3. Le Parti simpegnano a sostenere iniziative congiunte per la protezione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale a livello europeo e internazionale. Esse incoraggiano lo sviluppo della ricerca. Esse favoriscono in particolare il ricorso ai relativi programmi, meccanismi e fondi speciali dellUnione Europea, anche per far fronte alle calamità naturali o ai disastri che colpiscono il patrimonio culturale. Esse favoriscono il coordinamento di nuove proposte nel quadro delle Nazioni Unite, dellUnione Europea e del Consiglio dEuropa per la protezione del patrimonio culturale a fronte di crisi, emergenze e gravi rischi. Esse favoriscono altresì il coordinamento in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per i seguiti della Risoluzione 2347/2017 sulla protezione del patrimonio culturale nei conflitti, adottata su iniziativa di Italia e Francia, e promuovono il sostegno allazione dellUNESCO.
  4. Le Parti intensificano la collaborazione nellambito dellindustria culturale e creativa allo scopo di favorire la circolazione delle creazioni e delle produzioni e per accompagnare levoluzione digitale del settore. Esse s’impegnano a facilitare le coproduzioni di opere culturali, in particolare cinematografiche, audiovisive e nelle arti sceniche, e a valutare la possibilità della loro distribuzione attraverso una piattaforma culturale comune. Esse incoraggiano la reciproca partecipazione alle principali manifestazioni di rilievo internazionale. Esse facilitano le collaborazioni nei settori degli spettacoli dal vivo, del design, dellarchitettura e della moda. Esse incoraggiano la traduzione di opere letterarie nelle rispettive lingue. Esse simpegnano a favorire la mobilità degli artisti e degli autori tra i due Paesi, in particolare mettendo in contatto le istituzioni incaricate della formazione e incoraggiando lo sviluppo di residenze.
  5. I rispettivi ministeri competenti per la cultura e la gioventù avviano consultazioni annuali al fine dindividuare progetti di comune interesse e curarne i seguiti operativi. Le Parti simpegnano altresì a convocare annualmente la commissione mista prevista dallart. 10 dellAccordo culturale tra lItalia e la Francia fatto a Parigi il 4 novembre 1949. Esse si impegnano a favorire questo dialogo promuovendo lo scambio di buone pratiche tra i settori interessati e sviluppando degli scambi di funzionari tra i rispettivi ministeri.

Articolo 10. Cooperazione transfrontaliera

  1. La frontiera terrestre italo-francese costituisce un bacino di vita interconnesso, in cui le popolazioni italiana e francese condividono un destino comune. Le Parti simpegnano a facilitare la vita quotidiana degli abitanti di questi territori.
  2. Le Parti dotano le collettività frontaliere e gli organismi di cooperazione frontaliera di competenze appropriate per rendere gli scambi e la cooperazione più dinamici. Esse sostengono i progetti che favoriscono lintegrazione di questo spazio e la realizzazione del suo potenziale umano, economico e ambientale, in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e con quelli della politica di coesione europea. Esse rafforzano in particolare la cooperazione transfrontaliera in materia di sanità e dinterventi di soccorso alle persone. Esse adottano le modifiche regolamentari e sottopongono ai rispettivi parlamenti le modifiche legislative necessarie per eliminare gli ostacoli alla cooperazione frontaliera, incluso per la creazione di servizi pubblici comuni in materia sociale, sanitaria, ambientale, di energia, distruzione, culturale e di trasporti. Le Parti incoraggiano il dialogo tra amministrazioni e parlamenti sul recepimento del diritto europeo al fine di evitare eventuali conseguenze pratiche pregiudizievoli per gli scambi nei bacini di vita frontaliera legate a differenze significative nelle misure adottate a titolo nazionale.
  3. Le Parti approfondiscono la loro cooperazione in materia di sicurezza, in particolare attraverso scambi di personale e favorendo la realizzazione di operazioni comuni o coordinate.
  4. Le Parti si adoperano per lo sviluppo sempre più integrato di una rete di trasporti transfrontaliera ferroviaria, stradale e marittima. Esse riconoscono linteresse strategico dello sviluppo coordinato e sostenibile della mobilità ferroviaria transalpina. In questo spirito, le Parti riconoscono il ruolo fondamentale assicurato dalle competenti Conferenze intergovernative settoriali.
  5. Le Parti favoriscono la formazione dei parlanti bilingue in italiano e in francese nelle regioni frontaliere, valorizzando in tal modo luso delle due lingue nella vita quotidiana.
  6. Le Parti studiano congiuntamente le evoluzioni dello spazio frontaliero, mettendo in rete i loro organismi di osservazione territoriale.
  7. Un Comitato di cooperazione frontaliera, presieduto dai ministri competenti delle Parti, riunisce rappresentanti delle autorità locali, delle collettività frontaliere e degli organismi di cooperazione frontaliera, dei parlamentari e delle amministrazioni centrali. Il Comitato, che si riunisce almeno una volta lanno, può proporre dei progetti di cooperazione frontaliera in tutti gli ambiti delle politiche pubbliche, suggerendo soluzioni per la loro realizzazione, ivi incluse, a seconda dei casi, delle soluzioni convenzionali, legislative o regolamentari. Senza pregiudizio per le competenze delle autorità nazionali preposte alla gestione delle crisi, il Comitato può riunirsi, a richiesta di una delle Parti, anche nel caso di una crisi suscettibile dincidere sui due lati del confine, al fine di consultarsi, nel formato appropriato, sulle misure più adeguate.

Articolo 11. Organizzazione

  1. Le Parti organizzano con cadenza annuale un Vertice intergovernativo. In tale occasione, esse verificano lattuazione del presente Trattato ed esaminano ogni questione prioritaria dinteresse reciproco. Ove possibile, le riunioni di coordinamento e di concertazione previste dal presente Trattato a livello ministeriale si tengono ai margini del Vertice. Un resoconto è presentato dai ministri competenti di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e al Presidente della Repubblica Francese.
  2. Un programma di lavoro indicativo permette, quale mezzo della cooperazione italo-francese, di precisare gli obiettivi delle forme di cooperazione bilaterale previste dal presente Trattato. Tale programma è oggetto di un esame periodico e, ove necessario, è adattato senza ritardo agli obiettivi fissati di comune accordo.
  3. Un membro di Governo di uno dei due Paesi prende parte, almeno una volta per trimestre e in alternanza, al Consiglio dei Ministri dell’altro Paese.
  4. È istituito, a livello dei Segretari Generali dei Ministeri degli Affari Esteri, un Comitato strategico paritetico incaricato dellattuazione del presente Trattato e del programma di lavoro. Esso definisce, in collegamento con gli altri ministeri coinvolti, le strategie e le azioni comuni e formula raccomandazioni sullattuazione degli impegni assunti nel quadro del presente Trattato, di cui monitora e valuta lapplicazione. Il Comitato strategico paritetico si riunisce una volta lanno prima del Vertice intergovernativo.
  5. Le Parti simpegnano a promuovere, con apposite intese tecniche tra le amministrazioni interessate, scambi di funzionari con cadenze regolari e attività di formazione congiunte.
  6. Nellambito dei processi di trasformazione della pubblica amministrazione, le Parti rafforzano la loro cooperazione bilaterale attraverso incontri regolari e progetti comuni tra le rispettive amministrazioni pubbliche su temi d’interesse comune, in particolare la formazione, la digitalizzazione, lattrattività della pubblica amministrazione, la parità di genere, levoluzione dellorganizzazione del lavoro e la conciliazione tra vita personale e vita professionale.
  7. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall’appartenenza di entrambe le Parti all’Unione Europea.

Articolo 12. Disposizioni finali

  1. Le divergenze o le controversie relative allinterpretazione e allapplicazione del Trattato sono risolte in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.
  2. Ciascuna Parte notifica allaltra Parte la conclusione delle procedure interne previste per lentrata in vigore del presente Trattato, che avrà effetto dal primo giorno del secondo mese seguente la data di ricezione dellultima notifica.
  3. Il Trattato ha durata indeterminata, fatta salva la facoltà di ciascuna Parte di denunciarlo con un preavviso di almeno dodici mesi per via diplomatica. In questo caso, il Trattato cessa di essere in vigore al compimento di sei mesi dopo la data di ricezione della denuncia. Tale denuncia non mette in causa i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dai progetti avviati nel quadro del presente Trattato.
  4. Il Trattato può essere emendato o integrato per iscritto con il consenso delle Parti. Gli emendamenti e le integrazioni entrano in vigore secondo le previsioni di cui al paragrafo 2.

Fatto il 26 novembre 2021 a Roma in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana e francese, le due versioni facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Mario Draghi

Per la Repubblica Francese

Il Presidente della Repubblica
Emmanuel Macron

Il Primo Ministro
Jean Castex

Il Ministro dell’Europa e degli Affari Esteri
Jean-Yves Le Drian

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