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STATUTO

I simboli dell'ERA

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Esistono due modi per distruggere persone e popoli: il primo è il loro sterminio, il secondo negargli la lingua madre e la sua cultura: Un popolo, diventa povero e servo quando gli rubano la lingua avuta in dote dai padri: è perduto per sempre. Diventa povero e servo, quando le parole non figliano parole e si divorano fra loro.

“Esperanto” Radikala Asocio, in sigla ERA, altrimenti detta “Associazione per la Democrazia Linguistica”, Associazione senza scopo di lucro fin dalla sua fondazione assembleare del 25 aprile 1987 a Roma, con Atto Registrato all’ufficio Registro Atti Pubblici il 4/1/1989 n. 583 serie 113; da Notaio Riccardo De Corato di Roma, Repertorio 28178 raccolta 5930 del 21/12/1988; iscritta all’Anagrafe unica delle Onlus dal 30 giugno 1994 ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del D.M. 18 luglio 2003 n. 266; iscritta dal 30 novembre 2011 al n. 838/2011 del Registro delle persone giuridiche ai sensi del DPR 10 febbraio 2000 n. 361; Organizzazione Non Governativa dell’ECOSOC delle Nazioni Unite con status consultivo di categoria speciale. L’Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, nell’ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

Art. 1 – Costituzione, denominazione, durata.
Premessa.
Esistono due modi per distruggere persone e popoli: il primo è il loro sterminio, il secondo negargli la lingua madre e la sua cultura: Un popolo, diventa povero e servo quando gli rubano la lingua avuta in dote dai padri: è perduto per sempre. Diventa povero e servo, quando le parole non figliano parole e si divorano fra loro (Ignazio Buttitta, 1972).
Per frenare gli aspetti più sofisticatamente aggressivi dei nazionalismi e dell’attività discriminatoria di alcuni popoli su altri, attraverso la corruzione linguistica – perseguita all’interno di ciascun popolo come nell’ Unione europea -, il linguicismo (razzismo linguistico), il colonialismo e l’imperialismo linguistico, è necessaria:
– la difesa, anche giuridica, in ogni sede possibile della biodiversità linguistica e culturale, la salvaguardia dell’ecosistema linguistico e culturale;
– l’affermazione di strumenti egalitari volti a garantire, da un lato, il rispetto e la difesa delle singole identità linguistiche e culturali e, dall’altro, il dialogo, la comprensione tra i popoli ed etnie oltre le 5.600 lingue. Strumenti quali, come indicato da Umberto Eco in “La ricerca della lingua perfetta”(1993), una L.I.A. (Lingua Internazionale Ausiliaria) la Internacia Lingvo (detta Esperanto), autentica lingua della nonviolenza e lingua comune della specie umana;
– il rispetto, anche giuridico, dei Diritti umani linguistici e culturali a livello nazionale, europeo, internazionale.
1.1. In base a tale Premessa è vigente nella Città metropolitana di Roma Capitale l’Associazione denominata “Esperanto” Radikala Asocio, in sigla ERA, altrimenti detta “Associazione per la Democrazia Linguistica”, Associazione senza scopo di lucro fin dalla sua fondazione assembleare del 25 aprile 1987 a Roma, con Atto Registrato all’ufficio Registro Atti Pubblici il 4/1/1989 n. 583 serie 113; da Notaio Riccardo De Corato di Roma, Repertorio 28178 raccolta 5930 del 21/12/1988; già iscritta all’Anagrafe unica delle Onlus dal 30 giugno 1994 ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del D.M. 18 luglio 2003 n. 266; iscritta dal 30 novembre 2011 al n. 838/2011 del Registro delle persone giuridiche ai sensi del DPR 10 febbraio 2000 n. 361; Organizzazione Non Governativa dell’ECOSOC delle Nazioni Unite con status consultivo di categoria speciale. L’Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, nell’ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).
Attuando ideali democratici e prassi nonviolente l’Associazione:
·         persegue la democratica, federalista ed egualitaria integrazione linguistica e culturale in Europa e nel mondo, in difesa dell’ecosistema linguistico-culturale;
·         opera contro la discriminazione linguistica promuovendo azioni giudiziarie e il coordinamento culturale e politico tra le forze europeiste, esperantiste, mondialiste, federaliste, democratiche, ecologiste, culturali di qualsiasi genere e natura;
·         In ambito scolastico e universitario esercita opera di formazione e aggiornamento dei docenti, attività di ricerca e sperimentazione.
·         Cura altresì la formazione professionale, giovanile, i gemellaggi transnazionali tra classi e scuole, l’interscambio studentesco transnazionale.

1.2. L’ERA non ha scopi di lucro.

1.3. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale nella Città metropolitana di Roma Capitale, in Italia.
Con decisione della Consiglio Direttivo, la sede legale può essere trasferita in qualunque altra città non comportando modifica statutaria.

Art. 3 – Scopi e Attività
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Ai sensi dell’art. 5 d.Lgs. 117/2017 l’Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale come previsto dalla citata normativa alle lettere:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Pertanto l’Associazione, nell’ambito delle attività in premessa e d’interesse generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può:

– promuovere e svolgere attività nell’ambito dei diritti civili, incluso il diritto alla verità e alla conoscenza, con particolarmente attenzione al diritto alla lingua e alla comprensione transnazionale democratica e pluralista;
– promuovere e svolgere attività nella cooperazione allo sviluppo in favore di popoli di paesi in via di sviluppo e paesi meno sviluppati;
– perseguire con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario civile, amministrativo e penale, le seguenti finalità nonché ogni altra conseguente e connessa:
a) la tutela: dei diritti e degli interessi delle persone, dei consumatori ed utenti, degli enti (anzitutto culturali), delle imprese (con particolare attenzione alle piccole, micro e imprese familiari), del mercato, della concorrenza, della libertà d’impresa, dell’industria e del commercio dalla discriminazione linguistica e dall’asservimento linguistico di stampo colonialista, in difesa della lingua italiana (anche dall’uso nella Pubblica amministrazione e nelle Istituzioni d’incomprensibili e perciò truffaldini, anglicismi);
b) la tutela delle lingue nazionali dei Paesi dell’Unione europea così come dettato dal Regolamento n.1 del 1958 che stabilisce il regime linguistico dell’Unione europea.
c) la tutela della democrazia linguistica proporzionalmente ai madrelingua di ciascun Paese sia nell’Unione europea che in Europa che a livello internazionale, e in qualunque campo;
d) il pluralismo, l’obiettività e la trasparenza dell’informazione al pubblico e della comunicazione, anche pubblicitaria comunque resa, finalizzata alla promozione, distribuzione e vendita di beni e servizi;
e) il pluralismo, l’obiettività e la trasparenza dell’informazione al pubblico e della comunicazione, anche pubblicitaria comunque resa, finalizzata alla promozione, distribuzione e vendita di beni e servizi;
f) l’accesso e la fruizione sicura per i cittadini di tutte le tecnologie di trasmissione e comunicazione dati, audio e video esistenti e dei relativi contenuti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di regolamentazione, trasparenza e garanzie degli utenti, nonché dei dati personali e della tutela dei minori;
g) la tutela e la salute delle persone e del rispetto dei diritti del malato e della sua famiglia, anche nei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi destinati alla salute delle persone;
h) il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell’ambiente e la tutela della salute dei cittadini da ogni forma di inquinamento;
i) la promozione e la divulgazione della cultura attraverso attività di progettazione, di studio, ed iniziative attinenti i diritti dei cittadini, degli utenti, delle imprese, degli enti pubblici e privati.
–      promuovere iniziative di studio e ricerca dirette alla realizzazione di singoli obiettivi; in particolare, tramite campagne per l’approvazione o modifica delle normative nazionali e transnazionali in materia di democrazia linguistica e diritto alla lingua comune della specie umana;
–      elaborare e proporre norme per la tutela dei diritti dei cittadini e stabilisce, a tal fine, rapporti con le istituzioni culturali e scientifiche pubbliche e private;
–      promuovere ed esercitare azioni nelle sedi giudiziarie civili, amministrative e penali e dinanzi alle Autorità di garanzia, ivi comprese quelle sovranazionali, ai sensi della vigente legislazione: in particolare tutela in tutte le sedi giudiziarie i diritti e gli interessi dei cittadini agendo, resistendo o intervenendo nei giudizi civili, amministrativi, tributari sia a titolo individuale che nell’interesse delle predette categorie; promuovere azioni inibitorie e azioni risarcitorie collettive; costituirsi parte civile quale soggetto danneggiato o quale Associazione rappresentativa degli interessi lesi dal reato, nei processi relativi ai fatti penalmente rilevanti che direttamente o indirettamente ledono o mettono in pericolo i beni giuridici ed i diritti nelle materie elencate nel presente Statuto;
–      intervenire nei giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità perseguite dall’Associazione;
–      intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod.;
–      assumere ogni altra iniziativa utile a livello internazionale, nazionale, regionale e territoriale per il raggiungimento degli scopi statutari.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.
L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 4 – I soci
4.1. Chiunque può essere socio della ERA, a qualunque nazionalità appartenga.
4.2. L’associazione all’ERA è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualità di Socio ordinario si perde per recesso o a causa del mancato pagamento della quota annuale. Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
4.3. Sono soci della ERA:
i Soci ordinari: che versano integralmente la quota annuale di iscrizione stabilita dalla Consiglio Direttivo; hanno diritto di partecipare all’Assemblea generale dei soci (di seguito “Congresso”) candidarsi per le cariche associative, esercitare il diritto di voto (con la maggiore età), approvare le modifiche allo statuto ed ai regolamenti, nominare gli organi direttivi.
i Soci simpatizzanti: che versano una quota libera e/o dichiarino il loro favore/sostegno all’ERA attraverso i media sociali; hanno diritto ad essere informati delle attività dell’Associazione e di parteciparvi;
i Soci federati: qualsiasi gruppo, associazione, società, impresa, ente o istituzione che condividano le finalità della ERA e/o le attività dei suoi Dipartimenti e che chiedano di federarvisi.
4.3.1. Si fa luogo alla federazione – anche della “Esperanto” Radikala Asocio verso altri enti – sulla base di accordi fra gli organi direttivi dell’ente e gli organi della ERA. Tali accordi precisano l’entità e le modalità di versamento di eventuale contributo finanziario, gli impegni di sostegno reciproco, le forme e la misura della rappresentanza nei propri o altrui organismi.

Art. 5 – Risorse, finanziamenti, patrimonio, utili.
Le risorse della ERA provengono dalle quote di associazione individuale dei soci, dai contributi degli enti federati, dai contributi esterni e su progetti, dalle iniziative di autofinanziamento, da donazioni, lasciti e successioni, da sovvenzioni di enti pubblici e privati, da beni mobili e immobili, da proventi di attività culturali ed editoriali, attività diverse ai sensi dell’art. 6 d.Lgs. 117/2017, qualunque risorsa o finanziamento non vietato dalla legge.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di associazione. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’associazione annuale, sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e. quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso o di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento e la realizzazione dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale summenzionate.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ed ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio competente del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 6 – Esercizio e obblighi finanziari
L’esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci debbono essere disponibili presso la sede legale dell’Associazione e/o in rete sul sito ufficiale dell’Associazione nei quindici giorni che precedono la riunione di Consiglio Direttivo per la loro approvazione, e a disposizione dell’Assemblea per la loro ratifica.

Art. 7 – Organi statutari
Gli organi statutari della ERA sono:

  • il Congresso (Assemblea generale)
  • la Consiglio Direttivo
  • i Punti di Riferimento
  • i Dipartimenti
  • la Presidenza d’Onore
  • il Presidente
  • il Segretario
  • il Tesoriere
  • il/i Revisore/i dei conti

Art. 8 – Il Congresso
8.1. Il Congresso e l’organo deliberativo della ERA, della quale definisce gli orientamenti e l’indirizzo politico.
8.2. Il Congresso è organo sovrano dell’Associazione e si riunisce in via ordinaria ogni 3 anni.
È costituito dai Soci Ordinari, e dai rappresentanti degli Enti Federati.
Possono parteciparvi anche i Soci Iscritti senza diritto di voto.
8.3. Può deliberare modifiche allo statuto con la maggioranza assoluta degli iscritti presenti, elegge il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, il/i Revisore/i dei Conti.
8.4. Ratifica i bilanci.

Art. 9 – La Consiglio Direttivo
9.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo vicario del Congresso.
9.2. Delibera sulle adesioni all’ERA degli enti proposti dal Segretario.
9.3. Si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Segretario.
9.4. Stabilisce la quota associativa ordinaria.
9.5. Approva i Bilanci.
9.6. Ne fanno parte il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e le relative Giunte, queste ultime senza diritto di voto.

Art. 10 Punti di Riferimento
10.1. Punti di Riferimento coadiuvano il Segretario nella attuazione della politica dell’Associazione in Europa e nelle varie aree del mondo.
10.2. Vengono nominati dal Segretario.

Art. 11 Dipartimenti
11.1. Dipartimenti costituiscono entità di specializzazione delle attività della ERA.
11.2. Vengono istituiti congiuntamente dal Presidente e dal Segretario.
11.3. Il Direttore di ciascun Dipartimento è nominato dal Segretario.
11.4. Dipartimenti possono dotarsi per l’esercizio delle proprie specializzazioni di apposito Regolamento

Art. 12 – La Presidenza d’Onore
12.1. La Presidenza d’Onore è costituita da personalità della cultura, della scienza, della politica che promuovono gli scopi dell’Associazione.
12.2. I suoi componenti vengono nominati dal Segretario di concerto con il Presidente.
12.3. Su mandato del Segretario, possono rappresentare l’ERA presso giornali, riviste, televisioni, convegni e dibattiti, svolgendo un’azione di promozione degli scopi associativi dell’ERA.

Art. 13-Il Presidente
13.1. Convoca i lavori del Congresso riunito in via ordinaria.
13.2. Vigila sull’osservanza dello Statuto, dirime i contrasti di interpretazione in merito fra gli organi dell’Associazione.
13.3. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
13.4. Istituisce i Dipartimenti congiuntamente con il Segretario.
13.5. Nomina i componenti della Presidenza d’Onore di concerto con il Segretario.

Art. 14 – Il Segretario
Il Segretario è responsabile dell’attuazione della politica della E.R.A. secondo le delibere congressuali, può essere candidato ed eletto solo se socio ordinario da almeno 3 anni consecutivi.
È coadiuvato da una Segreteria da lui nominata e nel numero da lui ritenuto opportuno
È il legale rappresentante dell’Associazione, ad eccezione di quanto disposto all’art. 15, e propone tutte le azioni che ritenga necessarie per la tutela dei diritti e degli interessi della ERA e ne assume la rappresentanza processuale.
Istituisce i Dipartimenti congiuntamente con il Presidente.
Nomina:
– una propria Segreteria, della quale convoca e presiede le riunioni;
– i Punti di Riferimento;
– i Direttori dei Dipartimenti
– i componenti della Presidenza d’Onore di concerto con il Presidente

Art. 15 – Il Tesoriere
15.1. Il Tesoriere registra le iscrizioni dei soci tenendone elenco aggiornato; amministra i fondi a disposizione dell’Associazione ed è responsabile della loro gestione.
15.2. Promuove ogni utile iniziativa per l’autofinanziamento e l’acquisizione di ogni altra risorsa finanziaria.
15.3. È il rappresentante legale in tutte le attività amministrative, economiche, finanziarie e, in tale ambito, ne assume la rappresentanza processuale.
15.4. Presenta alla Consiglio Direttivo, di concerto con il Segretario, il bilancio preventivo e, previo visto del/i Revisore/i dei Conti, il bilancio consuntivo annuale e, alla ratifica del Congresso, i Bilanci precedentemente approvati dalla Consiglio Direttivo.
15.6. È coadiuvato da una Tesoreria da lui nominata nel numero da lui ritenuto opportuno.

Art. 16 Il/i Revisore/i dei conti
16.1. Composto da uno a tre membri eletti dal Congresso. Ha poteri di revisione e ispezione contabile; vista il bilancio consuntivo e presenta alla Consiglio Direttivo una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.
16.2. In caso di dimissioni/decadenza, il ruolo del/dei Revisore/i può essere ricoperto dal Presidente e/o da un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 17 – Modalità delle riunioni.
17.1. Tutte le riunioni di qualsiasi Organo dell’Associazione possono essere convocate e tenute a distanza, in rete, parzialmente o completamente; in modo sincrono e/o asincrono; purché ne siano garantite la necessaria accessibilità, interazione, e riservatezza in caso di votazioni segrete.

Art. 18 – Simboli
18.1. I simboli dell’Associazione sono:
– un cuore bianco formato da due mani che si stringono in campo azzurro;
– la bandiera dell’Unione europea con al centro della corona di stelle una uguale stella a cinque punte verde luminescente.

 

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