Tuttoscuola del 17 settembre scrive:
Con ordinanza n. 4291/2009 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Miur contro l'ordinanza di sospensiva con la quale il Tar Lazio aveva sospeso l'efficacia dei moduli di iscrizione per richiedere l'inglese potenziato nella scuola media.
La circolare ministeriale n. 4 sulle iscrizioni scolastiche resta, pertanto, pienamente valida e, alle condizioni previste (non presenza nella scuola di docenti di altre lingue comunitarie) nelle prime classi della secondaria di I grado, opportunamente formate in modo omogeneo secondo tale richiesta, si possono insegnare cinque ore settimanali di lingua inglese.
Probabilmente saranno poche le classi con il solo inglese attivabili, ma, comunque, non vi sono più ostacoli a costituirle e ad attivarvi l'inglese potenziato.
L'ordinanza del Consiglio di stato n. 4291 del 26 agosto 2009 ha messo la parola fine alla questione dell'inglese potenziato annullando l'ordinanza di sospensiva del TAR Lazio, che bocciato il modello di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado.
L'inglese potenziato, dunque, si può insegnare nelle prime classi della scuola media, ma dove sarà possibile?
Le scuole statali hanno praticamente assicurato tutti gli organici della seconda lingua comunitaria e, visto che l'inglese potenziato è possibile solo se non provoca soprannumero di docenti dell'altra lingua straniera, è difficilissimo che vi siano classi che lo possano attivare, nonostante le richieste delle famiglie.
Le scuole paritarie, meno vincolate dagli organici degli insegnanti, sono invece in grado di assicurare più facilmente l'inglese potenziato.
Ma a leggere l'Ordinanza in realtà il Consiglio di Stato non si è pronunciato affatto sulle motivazioni della Sentenza del TAR ma, ha semplicemente detto che i ricorrenti al TAR non avevano danno grave immediato per poter ricorrere al TAR e, in tal senso, annullato la sentenza.
Si tratta quindi ora di raccogliere i dati su quante famiglie avevano nel frattempo richiesto l'inglese potenziato. Saranno quei dati a evidenziare che il danno grave c'è o meno.
Qui di seguito il testo dell'Ordinanza.
N. 04291/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 06318/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 6318 del 2009, proposto da:
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro
Giuseppina Latteriello, Nicolina Ruggiero, Maria Anna Rita Sanseverino, Antonietta Ciasullo, Raffaella Blundo, Gianna Maria Losanno, Sara De Cristofaro, Marialetizia Brida, Maria Vitale, Alessandra Dambrosio, Addolorata Blasi, Carmen Di Napoli, Maurizio Gerardo Caffaro, Angela Giannetti, Michele Megliola, Giuseppe Quozzo, Maria Grazia Caponigro, Anna Caggiaro, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco De Beaumont, Antonella Losanno, con domicilio eletto presso Francesco De Beaumont in Roma, via Astura 2/B;
per la riforma della ordinanza del T.A.R. LAZIO – Roma: Sezione III BIS n. 02571/2009, resa tra le parti, concernente iscrizione alle scuole di infanzia – richiesta orario settimanale riservato alle lingue comunitarie.
Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppina Latteriello; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Nicolina Ruggiero; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maria Anna Rita Sanseverino; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonietta Ciasullo; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Raffaella Blundo; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gianna Maria Losanno; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sara De Cristofaro; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marialetizia Brida; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maria Vitale; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alessandra Dambrosio; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Addolorata Blasi; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Carmen Di Napoli; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maurizio Gerardo Caffaro; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Angela Giannetti; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Michele Megliola; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Quozzo; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maria Grazia Caponigro; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anna Caggiaro;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 il dott. Aldo Fera e uditi per le parti gli avvocati specificati nel verbale d’udienza;
Considerato che il ricorso di primo grado non appare sorretto da fumus boni iuris, sotto il profilo, della mancata individuazione in capo ai ricorrenti di un interesse attuale all’annullamento dell’atto impugnato;
P.Q.M .
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 6318/2009) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Aldo Fera, Consigliere, Estensore
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/08/2009
IL SEGRETARIO











Tuttoscuola del 17 settembre scrive:
Con ordinanza n. 4291/2009 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Miur contro l'ordinanza di sospensiva con la quale il Tar Lazio aveva sospeso l'efficacia dei moduli di iscrizione per richiedere l'inglese potenziato nella scuola media.
La circolare ministeriale n. 4 sulle iscrizioni scolastiche resta, pertanto, pienamente valida e, alle condizioni previste (non presenza nella scuola di docenti di altre lingue comunitarie) nelle prime classi della secondaria di I grado, opportunamente formate in modo omogeneo secondo tale richiesta, si possono insegnare cinque ore settimanali di lingua inglese.
Probabilmente saranno poche le classi con il solo inglese attivabili, ma, comunque, non vi sono più ostacoli a costituirle e ad attivarvi l'inglese potenziato.
E il 18 aggiunge:
L'ordinanza del Consiglio di stato n. 4291 del 26 agosto 2009 ha messo la parola fine alla questione dell'inglese potenziato annullando l'ordinanza di sospensiva del TAR Lazio, che bocciato il modello di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado.
L'inglese potenziato, dunque, si può insegnare nelle prime classi della scuola media, ma dove sarà possibile?
Le scuole statali hanno praticamente assicurato tutti gli organici della seconda lingua comunitaria e, visto che l'inglese potenziato è possibile solo se non provoca soprannumero di docenti dell'altra lingua straniera, è difficilissimo che vi siano classi che lo possano attivare, nonostante le richieste delle famiglie.
Le scuole paritarie, meno vincolate dagli organici degli insegnanti, sono invece in grado di assicurare più facilmente l'inglese potenziato.
Ma a leggere l'Ordinanza in realtà il Consiglio di Stato non si è pronunciato affatto sulle motivazioni della Sentenza del TAR ma, ha semplicemente detto che i ricorrenti al TAR non avevano danno grave immediato per poter ricorrere al TAR e, in tal senso, annullato la sentenza.
Si tratta quindi ora di raccogliere i dati su quante famiglie avevano nel frattempo richiesto l'inglese potenziato. Saranno quei dati a evidenziare che il danno grave c'è o meno.
Qui di seguito il testo dell'Ordinanza.
N. 04291/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 06318/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 6318 del 2009, proposto da:
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro
Giuseppina Latteriello, Nicolina Ruggiero, Maria Anna Rita Sanseverino, Antonietta Ciasullo, Raffaella Blundo, Gianna Maria Losanno, Sara De Cristofaro, Marialetizia Brida, Maria Vitale, Alessandra Dambrosio, Addolorata Blasi, Carmen Di Napoli, Maurizio Gerardo Caffaro, Angela Giannetti, Michele Megliola, Giuseppe Quozzo, Maria Grazia Caponigro, Anna Caggiaro, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco De Beaumont, Antonella Losanno, con domicilio eletto presso Francesco De Beaumont in Roma, via Astura 2/B;
per la riforma della ordinanza del T.A.R. LAZIO – Roma: Sezione III BIS n. 02571/2009, resa tra le parti, concernente iscrizione alle scuole di infanzia – richiesta orario settimanale riservato alle lingue comunitarie.
Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppina Latteriello; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Nicolina Ruggiero; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maria Anna Rita Sanseverino; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonietta Ciasullo; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Raffaella Blundo; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gianna Maria Losanno; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sara De Cristofaro; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marialetizia Brida; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maria Vitale; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alessandra Dambrosio; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Addolorata Blasi; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Carmen Di Napoli; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maurizio Gerardo Caffaro; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Angela Giannetti; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Michele Megliola; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Quozzo; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maria Grazia Caponigro; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anna Caggiaro;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 il dott. Aldo Fera e uditi per le parti gli avvocati specificati nel verbale d’udienza;
Considerato che il ricorso di primo grado non appare sorretto da fumus boni iuris, sotto il profilo, della mancata individuazione in capo ai ricorrenti di un interesse attuale all’annullamento dell’atto impugnato;
P
.Q.M.
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 6318/2009) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Aldo Fera, Consigliere, Estensore
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/08/2009
IL SEGRETARIO
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