- David Sassoli e i Principi fondamentali europei a discrezione.
- Il Presidente del PE risponde all’ERA sulla illegittimità della presenza dell’inglese in Ue dopo la Brexit.
- La tesi opposte a quella di Sassoli della Presidente del Comitato per gli Affari Costituzionali del Parlamento europeo.
- Il Rinascimento poetico italiano, conversazione con Paolo Gambi (3a e ultima parte).
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Parlamento europeo
Il Presidente
Dott.ssa Michela Velardo AWOCATO dell’ERA
IB LEGAL
Avenue Louise, 200 Baite 132
B – 1050 Bruxelles D 303379 30.06.2021
Gentile dott.ssa Velardo ,
La ringrazio per la Sua lettera in data 22 marzo 2021 concernente lo status della lingua inglese in seguito alla Brexit, nella quale solleva questioni importanti e che ho letto con grande interesse.
Vorrei innanzitutto sottolineare che il Parlamento europeo è impegnato a favore del multilinguismo, la cui importanza viene ricordata all’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE, e all’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali. Sono pienamente d’accordo con Lei che il rispetto dello status paritario delle lingue ufficiali è essenziale per la legittimità democratica dell’Unione e per le relazioni tra l’Unione e i suoi cittadini.
Per quanto invece concerne lo status della lingua inglese, non condivido la Sua affermazione secondo cui il recesso del Regno Unito dall’Unione comporterebbe automaticamente l’esclusione della lingua inglese dall’elenco delle lingue ufficiali e di lavoro di cui al regolamento n. 1/58.
Alcune lingue ufficiali – come il tedesco, il francese, il neerlandese, lo svedese, il greco e l’inglese – sono lingue ufficiali nazionali in più di uno Stato membro. L’inglese rimane una lingua dei trattati a norma dell’articolo 55, paragrafo 1, TUE, e continua a essere una delle lingue ufficiali nazionali dell’Irlanda e di Malta. Conformemente al testo dell’articolo 1 del regolamento n. 1/58, l’inglese è una lingua ufficiale e di lavoro delle istituzioni dell’Unione. Non è previsto che lo status della lingua inglese cambi automaticamente a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione.
A norma dell’articolo 342 TFUE: “Il regime linguistico delle istituzioni dell’Unione è fissato […] dal Consiglio, che delibera all’unanimità mediante regolamenti”.
Ne consegue che qualsiasi modifica allo status della lingua inglese richiederebbe l’accordo unanime dei governi degli Stati membri in sede di Consiglio, come correttamente precisato sulla pagina dedicata del sito web del Parlamento alla quale Lei fa riferimento nella Sua lettera1
Desidero ancora una volta ringraziarla per l’interesse dimostrato per questo importante tema. Distinti saluti.
David Maria SASSOLI





















