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REGOLAMENTO N. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea

1958R0001 — IT — 01.07.2013 — 007.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Qui tutte le lingue in cui è tradotto

►B

REGOLAMENTO No 1

che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea

(GU P 017, 6.10.1958, p.385)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 920/2005 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2005

  L 156

3

18.6.2005

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

Modificato da:

 A1

  L 73

14

27.3.1972

  L 002

1

..

 A2

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  L 302

23

15.11.1985

 A4

  C 241

21

29.8.1994

  L 001

1

..

 A5

  L 236

33

23.9.2003


▼B

REGOLAMENTO N. 1
che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA,

visto l’articolo 217 del Trattato, ai termini del quale il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel Regolamento della Corte di Giustizia, dal Consiglio che delibera all’unanimità,

considerando che le quattro lingue in cui il Trattato è redatto sono riconosciute come lingue ufficiali, ciascuna in uno o più Stati membri della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

▼M3

Articolo 1
Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.

▼B

Articolo 2
I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.

Articolo 3
I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato.

▼M2

Articolo 4
I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle lingue ufficiali.

Articolo 5 
La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicata nelle lingue ufficiali.

▼B

Articolo 6 
Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni.

Articolo 7
Il regime linguistico della procedura della Corte di Giustizia è determinato nel Regolamento di procedura della medesima.

Articolo 8
Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l’uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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