Caso Abu Omar, la Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che condanna l’Italia

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Sono 96 le pagine della Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez. I) del 23 febbraio 2016 (Nasr e Ghali/Italia n. 44883/09) con cui la Corte ha condannato l’Italia per il rapimento e la detenzione illegale dell’ex imam Abu Omar. L’Italia – si legge nella sentenza – ha applicato il legittimo principio del segreto di Stato in modo improprio e tale da assicurare che i responsabili per il rapimento, la detenzione illegale e i maltrattamenti ad Abu Omar non dovessero rispondere delle loro azioni.
Oltre all’originale francese c’è, a seguire, la traduzione italiana fatta dal personale del Ministero italiano della Giustizia. 

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto, all’unanimità, che vi erano stati per quanto riguarda il sig. Nasr:

  • una violazione dell’articolo 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti) del Convenzione Europea sui Diritti Umani,
  • una violazione dell’articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Convenzione europea,
  • una violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e
  • una violazione dell’articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) letto in combinato disposto con gli articoli 3, 5 e 8.

per quanto riguarda la sig.ra Ghali:

  • una violazione dell’articolo 3 (divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti),
  • una violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e
  • una violazione dell’articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) letto in combinato disposto con gli articoli 3 e 8.

Il caso riguardava un’istanza di trasferimento extragiudiziale (o “consegna straordinaria”), ovvero il rapimento da parte di agenti della CIA, con la collaborazione di funzionari italiani, dell’imam egiziano Abu Omar, al quale era stato concesso asilo politico in Italia, e il suo successivo trasferimento in Egitto, dove si trovava tenuto in segreto per diversi mesi.
Viste tutte le prove della causa, la Corte ha ritenuto accertato che le autorità erano a conoscenza del fatto che il ricorrente era stato vittima di un’operazione di consegna straordinaria iniziata con il rapimento in Italia e proseguita con il trasferimento all’estero.
La Corte si era già pronunciata in precedenti cause (El-Masri c. “The ex Jugoslav Republic of Macedonia” [GC], CEDU 2012; Al Nashiri c. Polonia, n. 28761/11, 24 luglio 2014; e Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia, n. 7511/13, 24 luglio 2014) che il trattamento dei “detenuti di elevato valore” per i scopi del programma di “consegne straordinarie” della CIA doveva essere classificato come tortura all’interno del significato dell’articolo 3 della Convenzione.
Nella presente causa la Corte ha ritenuto che il legittimo principio del “segreto di Stato” fosse stato chiaramente applicato dall’esecutivo italiano al fine di garantire che i responsabili non dovessero rispondere le loro azioni. L’indagine e il processo non avevano portato alla punizione dei responsabili, che quindi alla fine era stata concessa l’impunità.

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Nota esplicativa

Sono 96 le pagine della Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez. I) del 23 febbraio 2016 (Nasr e Ghali/Italia n. 44883/09) con cui la Corte ha condannato l’Italia per il rapimento e la detenzione illegale dell’ex imam Abu Omar.
L’Italia – si legge nella sentenza – ha applicato il legittimo principio del segreto di Stato in modo improprio e tale da assicurare che i responsabili per il rapimento, la detenzione illegale e i maltrattamenti ad Abu Omar non dovessero rispondere delle loro azioni.

Indice

PROCEDURA

 IN FATTO

  1. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
  1. Il contesto
  2. Il prelievo del ricorrente, il suo trasferimento in Egitto, la detenzione in segreto in Egitto e le condizioni della sua detenzione
    1. Il prelievo del ricorrente e il suo trasferimento in Egitto
    2. La detenzione in segreto e gli interrogatori in Egitto
      1. Il primo periodo di detenzione (dal 17-18 febbraio 2003 al 19 aprile 2004)
      2. Il secondo periodo (data non precisata nel maggio 2004 – 12 febbraio 2007)
    3. Conseguenze fisiche e psicologiche dei trattamenti subiti dal ricorrente
  3. L’indagine condotta dalla procura della Repubblica di Milano
    1. La prima fase dell’indagine: l’identificazione degli agenti americani sospettati di aver preso parte al sequestro e le ordinanze di custodia cautelare che li riguardavano
    2. Le informazioni provenienti dai servizi segreti italiani
    3. La seconda fase dell’indagine: il coinvolgimento di cittadini italiani, fra i quali gli agenti dello Stato
    4. La chiusura dell’indagine e il rinvio a giudizio degli imputati
    5. I ricorsi riguardanti il conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato nella fase delle indagini
      1. I ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri
      2. I ricorsi della procura e del GIP di Milano
  4. I processi dinanzi al tribunale di Milano
    1. La sospensione, la ripresa del processo e l’apertura del dibattimento
    2. Il conflitto di attribuzione denunciato dal Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alle ordinanze emesse dal tribunale di Milano il 19 marzo e il 14 maggio 2008
    3. La prosecuzione del dibattimento
    4. Il conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Milano relativamente alle lettere del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2008
  5. La sentenza n. 106/2009 della Corte costituzionale
    1. Sui ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri (nn. 2/2007, 3/2007 e 14/2008)
    2. Sul ricorso del tribunale di Milano (n. 20/2008)
  6. La ripresa del dibattimento e la sentenza del tribunale di Milano
  7. Il seguito del procedimento nei confronti degli agenti italiani del SISMi accusati del sequestro
    1. La sentenza della corte d’appello di Milano del 15 dicembre 2010
    2. La sentenza della Corte di cassazione del 19 settembre 2012, n. 46340/12
    3. La sentenza della corte d’appello di Milano del 12 febbraio 2013
    4. Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
    5. La sentenza 24/2014 della Corte costituzionale
    6. La sentenza del 24 febbraio 2014, n. 20447/14 della Corte di cassazione
  8. Il seguito del procedimento nei confronti degli agenti italiani del SISMi accusati di aver intralciato le indagini
  9. Il seguito del procedimento nei confronti degli agenti americani
    1. Gli agenti condannati in primo grado
    2. Gli agenti che hanno beneficiato di un non doversi procedere in primo grado
    3. Gli ulteriori sviluppi riguardanti i cittadini americani
  1. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
  1. La Costituzione italiana
  2. Le disposizioni legali
    1. La riforma del segreto di Stato e i problemi di applicabilità ratione temporis
    2. L’oggetto del segreto di Stato e i suoi limiti materiali e temporali
    3. L’autorità competente per l’applicazione del segreto di Stato e la natura politica del suo controllo
    4. La protezione del segreto di Stato, soprattutto nell’ambito del processo penale
    5. La clausola di giustificazione per le condotte previste dalla legge come reato poste in essere dal personale dei servizi di informazione

III. IL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA L’ITALIA E GLI STATI UNITI D’AMERICA

  1. ELEMENTI INTERNAZIONALI E ALTRI DOCUMENTI PUBBLICI PERTINENTI
  1. Il programma della CIA per Detenuti di Alta Importanza
  2. Fonti pubbliche che documentano le preoccupazioni in merito alle violazioni dei diritti dell’uomo nel contesto della «consegne straordinarie»
  3. Rapporti internazionali sulle «consegne straordinarie» praticate nell’ambito della lotta contro il terrorismo
    1. Il primo «rapporto Marty» dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
    2. Il secondo «rapporto Marty»
    3. Il Rapporto del Parlamento europeo
  4. Documenti giuridici internazionali
    1. La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, adottata a Vienna il 24 aprile 1963 ed entrata in vigore il 19 marzo 1967
      Articolo 36
      Comunicazione con i cittadini dello Stato di invio
    2. Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (PIDCP)
      Articolo 4
      Articolo 7
      Articolo 9
    3. La Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata
      Articolo primo
      Articolo 2
      Articolo 3
      Articolo 4
    4. Il Manuale per una efficace indagine sulla tortura e altri temi e trattamenti crudeli, inumani o degradanti – il Protocollo di Istanbul, pubblicato nel 1999 dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani
    5. Gli articoli sulla responsabilità dello Stato per fatto internazionalmente illecito adottati dalla Commissione di diritto internazionale il 3 agosto 2001, Annuario della Commissione di diritto internazionale, 2001, vol. II
      Articolo 7
      Eccesso di potere o comportamento contrario alle istruzioni
      Articolo 14
      Estensione nel tempo della violazione di un obbligo internazionale
      Articolo 15
      Violazione costituita da un atto composito
      Articolo 16
      Aiuto o assistenza nella commissione dell’atto internazionalmente illecito
    6. Il rapporto sottoposto il 2 luglio 2002 all’Assemblea generale delle Nazioni Unite dal Relatore speciale della Commissione dei diritti dell’uomo incaricato di esaminare le questioni che si riferiscono alla tortura e alle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (A/57/173)
    7. La Risoluzione n. 1433 (2005), Legalità della detenzione di persone da parte degli Stati Uniti a Guantánamo Bay, adottata il 26 aprile 2005 dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
    8. La Risoluzione n. 1463 (2005). Sparizioni forzate, adottata il 3 ottobre 2005 dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.
    9. La Risoluzione 60/148 sulla tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata il 16 dicembre 2005 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite
    10. Il Parere .n. 363/2005 sugli obblighi di legge internazionali degli Stati membri del Consiglio d’Europa riguardanti i luoghi di detenzione segreti e il trasporto interstatale di prigionieri, adottato il 17 marzo 2006 dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia)
    11. Il rapporto del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo, A/HCR/10/3, 4 febbraio 2009
    12. Le Risoluzioni 9/11 e 12/12 sul diritto alla verità, adottate il 18 settembre 2008 e il 1o ottobre 2009 dal Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite
    13. Linee guida adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per sradicare le impunità per gravi violazioni dei diritti dell’uomo, 30 marzo 2011
    14. Il «rapporto Marty» del 2011 (Doc. 12714 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, pubblicato il 16 settembre 2011)

 

IN DIRITTO

  1. SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO
  1. L’eccezione del Governo relativa al carattere prematuro del ricorso e al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne in materia penale
    1. Il Governo
    2. I ricorrenti
    3. Valutazione della Corte
      1. Principi generali
      2. Applicazione di questi principi
  2. Il secondo elemento dell’eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne in materia civile
    1. Il Governo
    2. I ricorrenti
    3. Valutazione della Corte
      1. Principi generali
      2. Applicazione di questi principi
  3. L’eccezione relativa all’inosservanza del termine di sei mesi
  1. ACCERTAMENTO DEI FATTI E VALUTAZIONE DELLE PROVE DA PARTE DELLA CORTE
  1. Osservazioni delle parti
    1. Il ricorrente
    2. Il Governo
  2. Valutazione della Corte
    1. Principi generali
    2. Applicazione di questi principi
      1. Sulla questione di stabilire se la Corte può tenere conto di tutti gli elementi del fascicolo
      2. Sull’esistenza di punti controversi tra le parti in merito ai fatti
      3. Sulla questione di stabilire se vi sia stata consegna straordinaria

III. LA RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ NAZIONALI

  1. Osservazioni delle parti
    1. Il ricorrente
    2. Il Governo
  2. Principi applicabili per valutare la responsabilità delle autorità italiane
    1. Sulla responsabilità dello Stato riguardante gli eventi che hanno avuto luogo sul suo territorio
    2. Sulla responsabilità dello Stato riguardante i fatti successivi al sequestro in Italia e al trasferimento all’estero del ricorrente nell’ambito dell’operazione di «consegna straordinaria»
    3. Conclusione
  1. SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE DEDOTTA DAL RICORRENTE
  1. Il profilo procedurale dell’articolo 3 della Convenzione
    1. Osservazioni delle parti
      1. I ricorrenti
      2. Il Governo
    2. Valutazione della Corte
      1. Ricevibilità
      2. Merito
        1. Principi generali
        2. Applicazione di questi principi
  2. Il profilo materiale dell’articolo 3 della Convenzione
    1. Osservazioni delle parti
    2. Valutazione della Corte
      1. Sulla ricevibilità
      2. Sul merito
        1. Principi generali
        2. Applicazione di questi principi
  1. SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE DEDOTTA DAL RICORRENTE
  1. Osservazioni delle parti
    1. Il ricorrente
    2. Il Governo
  2. Valutazione della Corte
    1. Ricevibilità
    2. Merito
      1. Principi generali
      2. Applicazione di questi principi
  1. SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE DEDOTTA DAL RICORRENTE
  1. Osservazioni delle parti
  2. Valutazione della Corte
    1. Ricevibilità
    2. Merito

VII. SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DEDOTTA DALLA RICORRENTE

  1. Osservazioni delle parti
  2. Valutazione della Corte
    1. Ricevibilità
    2. Merito
      1. Profilo materiale
      2. Profilo procedurale

VIII. SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE DEDOTTA DALLA RICORRENTE

  1. Osservazioni delle parti
  2. Valutazione della Corte
    1. Ricevibilità
    2. Merito
  1. SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE DEDOTTA DAI RICORRENTI
  1. Osservazioni delle parti
    1. I ricorrenti
    2. Il Governo
  2. Valutazione della Corte
    1. Ricevibilità
    2. Merito
      1. Principi generali
      2. Applicazione di questi principi
  1. SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE DEDOTTA DAI RICORRENTI
  2. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Danno
  2. Spese
  3. Interessi moratori

 

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