Nota esplicativa
Sono 96 le pagine della Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez. I) del 23 febbraio 2016 (Nasr e Ghali/Italia n. 44883/09) con cui la Corte ha condannato l’Italia per il rapimento e la detenzione illegale dell’ex imam Abu Omar.
L’Italia – si legge nella sentenza – ha applicato il legittimo principio del segreto di Stato in modo improprio e tale da assicurare che i responsabili per il rapimento, la detenzione illegale e i maltrattamenti ad Abu Omar non dovessero rispondere delle loro azioni.
Indice
PROCEDURA
IN FATTO
- LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
- Il contesto
- Il prelievo del ricorrente, il suo trasferimento in Egitto, la detenzione in segreto in Egitto e le condizioni della sua detenzione
- Il prelievo del ricorrente e il suo trasferimento in Egitto
- La detenzione in segreto e gli interrogatori in Egitto
- Il primo periodo di detenzione (dal 17-18 febbraio 2003 al 19 aprile 2004)
- Il secondo periodo (data non precisata nel maggio 2004 – 12 febbraio 2007)
- Conseguenze fisiche e psicologiche dei trattamenti subiti dal ricorrente
- L’indagine condotta dalla procura della Repubblica di Milano
- La prima fase dell’indagine: l’identificazione degli agenti americani sospettati di aver preso parte al sequestro e le ordinanze di custodia cautelare che li riguardavano
- Le informazioni provenienti dai servizi segreti italiani
- La seconda fase dell’indagine: il coinvolgimento di cittadini italiani, fra i quali gli agenti dello Stato
- La chiusura dell’indagine e il rinvio a giudizio degli imputati
- I ricorsi riguardanti il conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato nella fase delle indagini
- I ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri
- I ricorsi della procura e del GIP di Milano
- I processi dinanzi al tribunale di Milano
- La sospensione, la ripresa del processo e l’apertura del dibattimento
- Il conflitto di attribuzione denunciato dal Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alle ordinanze emesse dal tribunale di Milano il 19 marzo e il 14 maggio 2008
- La prosecuzione del dibattimento
- Il conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Milano relativamente alle lettere del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2008
- La sentenza n. 106/2009 della Corte costituzionale
- Sui ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri (nn. 2/2007, 3/2007 e 14/2008)
- Sul ricorso del tribunale di Milano (n. 20/2008)
- La ripresa del dibattimento e la sentenza del tribunale di Milano
- Il seguito del procedimento nei confronti degli agenti italiani del SISMi accusati del sequestro
- La sentenza della corte d’appello di Milano del 15 dicembre 2010
- La sentenza della Corte di cassazione del 19 settembre 2012, n. 46340/12
- La sentenza della corte d’appello di Milano del 12 febbraio 2013
- Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
- La sentenza 24/2014 della Corte costituzionale
- La sentenza del 24 febbraio 2014, n. 20447/14 della Corte di cassazione
- Il seguito del procedimento nei confronti degli agenti italiani del SISMi accusati di aver intralciato le indagini
- Il seguito del procedimento nei confronti degli agenti americani
- Gli agenti condannati in primo grado
- Gli agenti che hanno beneficiato di un non doversi procedere in primo grado
- Gli ulteriori sviluppi riguardanti i cittadini americani
- IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
- La Costituzione italiana
- Le disposizioni legali
- La riforma del segreto di Stato e i problemi di applicabilità ratione temporis
- L’oggetto del segreto di Stato e i suoi limiti materiali e temporali
- L’autorità competente per l’applicazione del segreto di Stato e la natura politica del suo controllo
- La protezione del segreto di Stato, soprattutto nell’ambito del processo penale
- La clausola di giustificazione per le condotte previste dalla legge come reato poste in essere dal personale dei servizi di informazione
III. IL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA L’ITALIA E GLI STATI UNITI D’AMERICA
- ELEMENTI INTERNAZIONALI E ALTRI DOCUMENTI PUBBLICI PERTINENTI
- Il programma della CIA per Detenuti di Alta Importanza
- Fonti pubbliche che documentano le preoccupazioni in merito alle violazioni dei diritti dell’uomo nel contesto della «consegne straordinarie»
- Rapporti internazionali sulle «consegne straordinarie» praticate nell’ambito della lotta contro il terrorismo
- Il primo «rapporto Marty» dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
- Il secondo «rapporto Marty»
- Il Rapporto del Parlamento europeo
- Documenti giuridici internazionali
- La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, adottata a Vienna il 24 aprile 1963 ed entrata in vigore il 19 marzo 1967
Articolo 36
Comunicazione con i cittadini dello Stato di invio - Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (PIDCP)
Articolo 4
Articolo 7
Articolo 9 - La Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata
Articolo primo
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4 - Il Manuale per una efficace indagine sulla tortura e altri temi e trattamenti crudeli, inumani o degradanti – il Protocollo di Istanbul, pubblicato nel 1999 dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani
- Gli articoli sulla responsabilità dello Stato per fatto internazionalmente illecito adottati dalla Commissione di diritto internazionale il 3 agosto 2001, Annuario della Commissione di diritto internazionale, 2001, vol. II
Articolo 7
Eccesso di potere o comportamento contrario alle istruzioni
Articolo 14
Estensione nel tempo della violazione di un obbligo internazionale
Articolo 15
Violazione costituita da un atto composito
Articolo 16
Aiuto o assistenza nella commissione dell’atto internazionalmente illecito - Il rapporto sottoposto il 2 luglio 2002 all’Assemblea generale delle Nazioni Unite dal Relatore speciale della Commissione dei diritti dell’uomo incaricato di esaminare le questioni che si riferiscono alla tortura e alle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (A/57/173)
- La Risoluzione n. 1433 (2005), Legalità della detenzione di persone da parte degli Stati Uniti a Guantánamo Bay, adottata il 26 aprile 2005 dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
- La Risoluzione n. 1463 (2005). Sparizioni forzate, adottata il 3 ottobre 2005 dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.
- La Risoluzione 60/148 sulla tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata il 16 dicembre 2005 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite
- Il Parere .n. 363/2005 sugli obblighi di legge internazionali degli Stati membri del Consiglio d’Europa riguardanti i luoghi di detenzione segreti e il trasporto interstatale di prigionieri, adottato il 17 marzo 2006 dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia)
- Il rapporto del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo, A/HCR/10/3, 4 febbraio 2009
- Le Risoluzioni 9/11 e 12/12 sul diritto alla verità, adottate il 18 settembre 2008 e il 1o ottobre 2009 dal Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite
- Linee guida adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per sradicare le impunità per gravi violazioni dei diritti dell’uomo, 30 marzo 2011
- Il «rapporto Marty» del 2011 (Doc. 12714 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, pubblicato il 16 settembre 2011)
- La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, adottata a Vienna il 24 aprile 1963 ed entrata in vigore il 19 marzo 1967
IN DIRITTO
- SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO
- L’eccezione del Governo relativa al carattere prematuro del ricorso e al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne in materia penale
- Il Governo
- I ricorrenti
- Valutazione della Corte
- Principi generali
- Applicazione di questi principi
- Il secondo elemento dell’eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne in materia civile
- Il Governo
- I ricorrenti
- Valutazione della Corte
- Principi generali
- Applicazione di questi principi
- L’eccezione relativa all’inosservanza del termine di sei mesi
- ACCERTAMENTO DEI FATTI E VALUTAZIONE DELLE PROVE DA PARTE DELLA CORTE
- Osservazioni delle parti
- Il ricorrente
- Il Governo
- Valutazione della Corte
- Principi generali
- Applicazione di questi principi
- Sulla questione di stabilire se la Corte può tenere conto di tutti gli elementi del fascicolo
- Sull’esistenza di punti controversi tra le parti in merito ai fatti
- Sulla questione di stabilire se vi sia stata consegna straordinaria
III. LA RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ NAZIONALI
- Osservazioni delle parti
- Il ricorrente
- Il Governo
- Principi applicabili per valutare la responsabilità delle autorità italiane
- Sulla responsabilità dello Stato riguardante gli eventi che hanno avuto luogo sul suo territorio
- Sulla responsabilità dello Stato riguardante i fatti successivi al sequestro in Italia e al trasferimento all’estero del ricorrente nell’ambito dell’operazione di «consegna straordinaria»
- Conclusione
- SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE DEDOTTA DAL RICORRENTE
- Il profilo procedurale dell’articolo 3 della Convenzione
- Osservazioni delle parti
- I ricorrenti
- Il Governo
- Valutazione della Corte
- Ricevibilità
- Merito
- Principi generali
- Applicazione di questi principi
- Osservazioni delle parti
- Il profilo materiale dell’articolo 3 della Convenzione
- Osservazioni delle parti
- Valutazione della Corte
- Sulla ricevibilità
- Sul merito
- Principi generali
- Applicazione di questi principi
- SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE DEDOTTA DAL RICORRENTE
- Osservazioni delle parti
- Il ricorrente
- Il Governo
- Valutazione della Corte
- Ricevibilità
- Merito
- Principi generali
- Applicazione di questi principi
- SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE DEDOTTA DAL RICORRENTE
- Osservazioni delle parti
- Valutazione della Corte
- Ricevibilità
- Merito
VII. SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DEDOTTA DALLA RICORRENTE
- Osservazioni delle parti
- Valutazione della Corte
- Ricevibilità
- Merito
- Profilo materiale
- Profilo procedurale
VIII. SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE DEDOTTA DALLA RICORRENTE
- Osservazioni delle parti
- Valutazione della Corte
- Ricevibilità
- Merito
- SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE DEDOTTA DAI RICORRENTI
- Osservazioni delle parti
- I ricorrenti
- Il Governo
- Valutazione della Corte
- Ricevibilità
- Merito
- Principi generali
- Applicazione di questi principi
- SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE DEDOTTA DAI RICORRENTI
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Danno
- Spese
- Interessi moratori




