“Esperanto” Radikala Asocio o.n.l.u.s.
Statuto
Art. 1 – Costituzione.
Premessa. Per frenare gli aspetti più sofisticatamente aggressivi dei nazionalismi e dell’attività discriminatoria di alcuni popoli su altri – anche in ambito internazionale – è necessaria l’affermazione di strumenti volti a garantire, da un lato, il rispetto e la difesa delle singole identità linguistiche e culturali e, dall’altro, il dialogo, la comprensione tra i popoli e le etnie nonostante le 5.600 lingue. Strumenti che aiutino a contemperare gli interessi dei vari popoli, a costruire e mantenere la pace, a far crescere la democrazia. Strumenti che concorrano alla non discriminazione tra popoli più forti che per ciò hanno lingue più ufficiali e internazionali di altre – e popoli più deboli – che tale situazione discriminante subiscono, non certo per inferiore qualità della loro lingua -. In Europa e nel mondo la comunicazione linguistica transnazionale su un piano di democrazia e parità e urgenza del cittadino europeo, necessità della famiglia umana, diritto fondamentale della persona. Tali obiettivi sono perseguibili affermando il diritto a una lingua internazionale non etnica, che nell’attuale situazione storica si può ravvisare solo nella Lingvo Internacia di L.L. Zamenhof, detta Esperanto. Cosi si concretizza il diritto di ciascuno a comunicare con tutti paritariamente; si afferma il diritto di ciascuno all’alfabetizzazione anche transnazionale garantendo, di fatto, il diritto alla lingua e dando ai discenti uno strumento insostituibile per il migliore e più veloce apprendimento delle lingue straniere; si neutralizzano all’origine le discriminazioni linguistiche delle minoranze e della persona; si danno fondamenta di giustizia e democraticità all’unione culturale europea e mondiale.
1.1. In base a tale premessa è costituita un’associazione denominata “Esperanto” Radikala Asocio, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in sigla ERA o ERA ONLUS, altrimenti detta “Associazione per la democrazia linguistica”.
Attuando ideali democratici e prassi nonviolente l’associazione:
- persegue la democratica, federalista ed egualitaria integrazione linguistica e culturale in Europa e nel mondo, in difesa dell’ecosistema linguistico culturale;
- opera contro la discriminazione linguistica promuovendo il coordinamento culturale e politico tra le forze europeiste, esperantiste, mondialiste, federaliste, democratiche, ecologiste, culturali di qualsiasi genere e natura;
- promuove lo sviluppo della Lingua Internazionale (in particolare nelle sua qualità di Orientamento linguistico e di strumento d’interculturalità democratica) e della cultura esperantiste in tutti i loro aspetti e presso tutte le sedi possibili.
- In ambito scolastico e universitario esercita opera di formazione e aggiornamento dei docenti, attività di ricerca e sperimentazione.
- Cura altresì la formazione professionale, giovanile, i gemellaggi transnazionali tra classi e scuole, l’interscambio studentesco transnazionale.
1.2. L’ERA ONLUS non ha scopi di lucro.
Art. 2 – Sede e oggetto sintetico delle attività
L’Associazione ha la sua sede centrale a Roma, in Italia, Via di Torre Argentina 76. La sede centrale può avere più Uffici e in qualunque altro luogo della città.
Con decisione del Consiglio Generale, la sede centrale può essere trasferita in qualunque altro luogo della città.
L’Associazione può avere sedi provinciali e in altri Paesi.
L’Associazione svolge la propria attività nell’ambito dei diritti civili – particolarmente in relazione al diritto alla lingua -, dell’istruzione, della formazione, della promozione della cultura e dell’arte.
L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e comprensione transnazionale. Istituzionalmente opera anche in attività di cooperazione allo sviluppo in favore di popoli di paesi in via di sviluppo e paesi meno sviluppati.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.
Art. 3 – Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4 – I soci
4.1. Chiunque può essere socio della ERA ONLUS, a qualunque nazionalità appartenga.
4.2. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
4.3. Sono soci della ERA
– i SOCI ORDINARI che versano integralmente la quota annuale di iscrizione stabilita dal Congresso. L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nel Congresso per l’approvazione e le modifiche allo statuto ed ai regolamenti, per le nomine degli organi direttivi dell’Associazione.
– i SOCI ISCRITTI, che versano una quota libera;
– i SOCI FEDERATI, qualsiasi gruppo, associazione, società, impresa, ente o istituzione che condividano le finalità della ERA e/o le attività dei suoi Dipartimenti e che chiedano di federarvisi.
4.3.1. Si fa luogo alla federazione – anche della “Esperanto” Radikala Asocio verso altri enti – sulla base di accordi fra gli organi direttivi dell’ente e gli organi della ERA. Tali accordi precisano l’entità e le modalità di versamento di eventuale contributo finanziario, gli impegni di sostegno reciproco, le forme e la misura della rappresentanza nei propri o altrui organismi.
Dal 2002 l’ERA è soggetto costituente del Partito Radicale Nonviolento transnazionale e transpartito, ONG con Status Consultivo Generale di prima categoria presso l’ECOSOC delle Nazioni Unite.
Art. 5 – Finanziamenti
I finanziamenti della ERA ONLUS provengono dalle quote di associazione individuale degli iscritti e dei soci, dai Contributi degli enti federati, dai contributi esterni e su progetti, dalle iniziative di autofinanziamento, da donazioni, lasciti e successioni, da sovvenzioni di enti pubblici e privati, da beni mobili e immobili, da proventi di attività culturali ed editoriali.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e. quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’ associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso o di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.
Art. 6 – Esercizio e obblighi finanziari
L’esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interessate alla loro lettura.
La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
In caso di scioglimento l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 c. 190 della L. 23/12/96 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente commesse.
Art. 7 – Organi statutari
Gli organi statutari della ERA ONLUS sono:
- il Congresso
- il Consiglio generale
- i Punti di Riferimento
- i Dipartimenti
- la Presidenza d’Onore
- il Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori dei conti
Art. 8 – II Congresso
8.1. Il Congresso e l’organo deliberativo della ERA ONLUS, della quale definisce gli orientamenti e l’indirizzo politico.
8.2. Il Congresso è organo sovrano della associazione e si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro il 30 giugno di ogni anno.
8.3. È costituito dai soci ordinari, e dai rappresentanti degli enti federati.
8.4. Può deliberare modifiche allo statuto con la maggioranza assoluta degli iscritti presenti, elegge il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, il Consiglio Generale, il Collegio dei Revisori dei Conti.
8.5. Decide il numero degli iscritti da eleggere al Consiglio.
8.6. Stabilisce la quota per l’associazione ordinaria.
8.7. Ratifica i bilanci.
Art. 9 – Il Consiglio Generale
9.1. Il Consiglio e l’organo vicario del Congresso.
9.2. Delibera sulle adesioni all’ERA ONLUS degli enti proposti dal Segretario.
9.3. Si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Segretario.
9.4. Ne fanno parte di diritto i parlamentari soci ordinari della ERA ONLUS, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e le relative giunte, queste ultime senza diritto di voto. E’ composto da:
– Soci Ordinari eletti in Congresso
– rappresentante/i dell’ente federato
9.5. Per decisioni urgenti e/o di carattere amministrativo il Segretario, previa circostanziata lettera circolare, può chiedere ai componenti del CG di deliberare in merito, anche all’approvazione del Bilancio dietro formale richiesta del Tesoriere. In tal caso il parere e/o il voto di ciascun Consigliere dovrà pervenire per iscritto qualunque ne sia il veicolo di trasmissione utilizzato. Gli esiti di tale deliberazione saranno comunicati con lettera circolare dal Segretario a tutti i CCGG e avranno validità a tutti gli effetti.
Art. 10 – I Punti di Riferimento
10.1. I Punti di Riferimento coadiuvano il Segretario nella attuazione della politica dell’Associazione in Europa e nelle varie aree del mondo.
10.2. Vengono nominati dal Segretario.
Art. 11- I Dipartimenti
11.1. I Dipartimenti costituiscono entità di specializzazione delle attività della ERA.
11.2. Vengono istituiti congiuntamente dal Presidente e dal Segretario.
11.3. Il Direttore di ciascun Dipartimento è nominato dal Segretario.
11.4. I Dipartimenti possono dotarsi per l’esercizio delle proprie specializzazioni di apposito Regolamento.
Art. 12 – La Presidenza d’Onore
12.1. La Presidenza d’Onore è costituita da personalità della cultura, della scienza, della politica che promuovono gli scopi dell’Associazione.
12.2. I suoi componenti vengono nominati dal Segretario di concerto con il Presidente.
12.3. Su mandato del Segretario, possono rappresentare l’ERA presso giornali, riviste, televisioni, convegni e dibattiti, svolgendo un’azione di promozione degli scopi associativi dell’ERA.
Art. 13 – Il Presidente
13.1. Convoca i lavori del Congresso riunito annualmente via ordinaria.
13.2. Vigila sull’osservanza dello Statuto, dirime i contrasti di interpretazione in merito fra gli organi dell’associazione.
13.3. Presiede le riunioni del Consiglio Generale.
13.4. Istituisce i Dipartimenti congiuntamente con il Segretario.
13.5. Nomina i componenti della Presidenza d’Onore di concerto con il Segretario.
Art. 14 – Il Segretario
14.1. Il Segretario è responsabile dell’attuazione della politica della ERA ONLUS secondo le delibere congressuali, può essere candidato ed eletto solo se socio ordinario da almeno 3 anni consecutivi.
14.2. È coadiuvato da una Segreteria da lui nominata e nel numero da lui ritenuto opportuno
14.3. È il legale rappresentante dell’Associazione, ad eccezione di quanto disposto all’art. 15, e propone tutte le azioni che ritenga necessarie per la tutela dei diritti e degli interessi della ERA ONLUS e ne assume la rappresentanza processuale.
14.4. Istituisce i Dipartimenti congiuntamente con il Presidente.
14.5. Nomina:
– una propria Segreteria, della quale convoca e presiede le riunioni;
– i Punti di Riferimento;
– i Direttori dei Dipartimenti
– i componenti della Presidenza d’Onore di concerto con il Presidente.
Art. 15 – Il Tesoriere
15.1. Il Tesoriere amministra i fondi a disposizione dell’associazione ed e responsabile della loro gestione.
15.2. Promuove ogni utile iniziativa per l’autofinanziamento e l’acquisizione di ogni altra risorsa finanziaria.
15.3. È il rappresentante legale in tutte le attività amministrative, economiche, finanziarie.
15.4. Presenta al Congresso, di concerto con il Segretario, il bilancio preventivo e, previo visto dei Revisori dei Conti, il bilancio consuntivo annuale.
15.5. È coadiuvato da una Tesoreria da lui nominata nel numero da lui ritenuto opportuno.
Art. 16 – Il Collegio dei Revisori dei conti
16.1. È generalmente composto da 3 membri eletti dal Congresso. Ha poteri di revisione e ispezione contabile; vista il bilancio consuntivo e presenta al Congresso una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.
Art. 17 – Modalità delle riunioni Congressuali, consiliari, dipartimentali.
17.1. Tutte le riunioni di qualsiasi Organo dell’Associazione possono essere convocate e tenute a distanza e in rete, parzialmente o completamente, purché ne siano garantite la necessaria accessibilità, interazione e riservatezza in caso di votazioni segrete.
Art. 18 – Lingua e simboli
18.1. Lingua ufficiale e di lavoro dell’Associazione è la Lingua internazionale (detta Esperanto), altre lingue di lavoro sono l’italiano e il francese.
18.2. I simboli dell’Associazione sono: un cuore bianco formato da due mani che si stringono in campo azzurro;
la bandiera della Unione europea con al centro della corona di stelle una uguale stella a cinque punte verde luminescente.

