La Nonviolenza e la sua Biblioteca

La sentenza: Dalla carta all’ebook, per le biblioteche non serve autorizzazione

Corte di giustizia dell'Unione europea (Lussemburgo)

Dalla carta all’ebook, per i libri delle biblioteche non serve l’autorizzazione
Secondo la Corte di Giustizia UE le strutture pubbliche possono trasferire in digitale i volumi in loro possesso anche senza l’esplicito consenso di chi detiene il copyright

La Stampa 25/09/2014, Carlo Valle

Le biblioteche accessibili al pubblico non hanno bisogno dell’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore per digitalizzare un libro. Possono farlo di loro iniziativa anche consentendo agli utenti di consultare la copia digitale da apposite postazioni di lettura elettronica, collocate nei loro locali interni. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di giustizia europea, chiamata, in base ai termini del rinvio pregiudiziale , a pronunciarsi su una controversia tra l’Università tecnica di Darmstadt e la casa editrice tedesca Eugen Ulmer KG.

Secondo il parere dei giudici dell’organo giurisdizionale supremo dell’Unione, inoltre, uno Stato membro può autorizzare gli utilizzatori a stampare su carta o a memorizzare su una chiavetta USB i libri digitalizzati dalla biblioteca a patto, però, di riconoscere ai titolari dei diritti un equo compenso.

Non è stato, quindi, accolto il punto di vista della casa editrice tedesca che aveva cercato di impedire sia la digitalizzazione di un suo manuale di storia, sia la messa a disposizione degli utenti nei posti di lettura elettronica, installati nella biblioteca dell’ateneo di Darmstadt, dopo il rifiuto opposto dalla stessa università alla proposta della Eugen Ulmer KG di acquistarlo e renderlo fruibile sotto forma di ebook.

Su questo punto, la Corte ha chiarito che se è vero che la direttiva europea sul copyright (2001/29) riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione delle loro opere, prevede, contemporaneamente, eccezioni o limitazioni.

Eccezioni e limitazioni che, in particolare, sono applicabili, da parte degli Stati, nel caso in cui le biblioteche, a fini di ricerca o di studio privato, mettano i libri delle loro collezioni a disposizione degli utenti mediante terminali dedicati. Non cambia niente il fatto che il titolare dei diritti d’autore proponga a condizioni ragionevoli contratti di licenza per l’uso della sua opera. La biblioteca continua ad avere la possibilità di digitalizzare e rendere accessibile la sua copia all’utenza “altrimenti – sottolinea il giudice – non potrebbe assolvere alla sua missione fondamentale né promuovere l’interesse pubblico legato alla promozione della ricerca e dell’attività privata di studio”.

Posizione condivisa da Pierantonio Metelli, funzionario della Biblioteca Nazionale di Firenze, secondo il quale passare dal cartaceo al formato digitale non comporta altri diritti associati. “Se ho una copia digitale di un libro – precisa – la rendo disponibile, perché la biblioteca deve perseguire la sua missione ma senza ledere il diritto d’autore. Noi, comunque, non digitalizziamo le opere in commercio”.

Anche nella Biblioteca nazionale di Roma un volume, se digitalizzato, non viene sottratto alla consultazione del pubblico. “La biblioteca – sostiene Maria Luisa Jacini, responsabile del Servizio Riproduzioni – non sta procedendo ad un’attività diffusa di digitalizzazione che si realizza, di norma, per motivi di conservazione. Quando si presenta l’occasione di un libro in deterioramento, tutelato da copyright, questo viene digitalizzato per non venir meno al servizio di tutela. In caso di richiesta dell’utente, dobbiamo metterlo a disposizione e, eventualmente, permettere di fare fotocopie, senza, tuttavia, rilasciare il file digitale”.

Riguardo a questo aspetto, per la Corte di Giustizia Ue, la stampa di un’opera su carta o la sua memorizzazione su chiave USB, non può essere permessa dai terminali dedicati senza pagamento di un equo compenso ai titolari di copyright, perché le eccezioni e le limitazioni, previste della normativa, valgono unicamente in favore dell’attività della biblioteca, autorizzabile dalla legislazione nazionale, ma non di quella del singolo utente che riproduce il libro facendo una nuova copia.

Chiarito il campo di applicazione della direttiva Ue sul diritto d’autore, il caso “Technische Universität Darmstadt contro Eugen Ulmer KG” torna ora davanti alla Corte federale di giustizia tedesca. Spetterà al giudice nazionale risolvere la causa, conformemente alle decisioni della magistratura europea.

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