Inglese lingua ufficiale senza Stato richiedente
16.9.2022
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-003095/2022
al Consiglio
Articolo 138 del regolamento
Francesca Donato (NI)
L’articolo 8 del regolamento 1/1958 prescrive che “Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l’uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato”, ma né Irlanda né Malta hanno richiesto l’inglese e, tantomeno, il Consiglio se ne può arbitrariamente arrogare implicitamente il diritto a farlo per giustificare la sua permanenza nell’UE uscito l’unico Stato che ne aveva fatta richiesta[1] .
Dopo lo slovacco[2] l’inglese è ora la diciassettesima lingua dell’UE, storicamente imposta dal colonizzatore britannico a irlandesi/maltesi, oggi circa 5 milioni di persone. Eppure, nonostante le molte norme che affermano il multilinguismo e vietano la discriminazione linguistica[3], il Consiglio, contrariamente a qualsiasi principio di democrazia, la utilizza in modo pressoché esclusivo nella comunicazione, contra lègem e contro i 445 milioni di eurocittadini non di madre lingua inglese.
Ciò premesso, si chiede al Consiglio di rispondere alle seguenti domande:
- quando intende dare seguito a quanto prescritto dal regolamento n. 1/1958, e segnatamente dall’articolo 8? In caso di risposta negativa, con quali motivazioni, considerato che quelle precedentemente addotte sono destituite di fondamento giuridico?
- Quando intende attuare il multilinguismo comunicando con la cittadinanza democraticamente, ossia proporzionalmente ai parlanti le lingue madri di ciascun popolo dell’UE?
- [1] Vedasi:https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004478-ASW_EN.pdf
- [2] Nell’ordine: 1, tedesco, 92.898.566; 2, francese, 65.255.278; 3, italiano, 60.480.665; 4, spagnolo, 46.776.338; 5, polacco, 37.857.352; 6, rumeno, 19.238.034; 7, olandese, 17.131.014; 8, ceco, 10.710.432; 9, greco, 10.429.737; 10, portoghese, 10.199.257; 11, svedese, 10.095.005; 12, ungherese, 9.664.187; 13, bulgaro, 6.954.100; 14, danese, 5.789.709; 15, finlandese, 5.540.792; 16, slovacco, 5.460.615; 17, inglese (irlandesi + maltesi), 5.382.028; 18, irlandese, 4.940.642; 19, croato, 4.106.953; 20, sloveno, 2.079.390; 21, lituano, 1.963.870; 22, lettone, 1.887.408; 23, estone, 1.328.108; 24, maltese, 441.386.
- [3] Il rispetto della diversità linguistica e culturale è uno dei pilastri dell’UE sancito dall’art.3 del Trattato sull’Unione europea così come la discriminazione su base linguistica è esplicitamente vietata dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Interrogazione parlamentare – E-003095/2022(ASW)Risposta
5.1.2023
In seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea, la lingua inglese rimane la lingua ufficiale di due Stati membri, vale a dire l’Irlanda e Malta. L’articolo 8 della Costituzione irlandese stabilisce che l’irlandese è la prima lingua ufficiale dell’Irlanda e che l’inglese è riconosciuto come seconda lingua ufficiale. L’articolo 5, paragrafo 2, della Costituzione maltese stabilisce che il maltese e l’inglese sono le lingue ufficiali di Malta.
A norma dell’articolo 342 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il regime linguistico delle istituzioni dell’Unione è fissato dal Consiglio, che delibera all’unanimità mediante regolamenti.
Il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico dell’Unione europea elenca 24 lingue ufficiali, tra cui l’inglese. Dall’unico considerando del preambolo al regolamento n. 1 si evince che le lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono scelte in virtù del fatto che le lingue in cui è redatto il trattato, compreso l’inglese, sono riconosciute come lingue ufficiali, ciascuna in uno o più Stati membri dell’Unione.
Poiché la lingua inglese è ancora una lingua ufficiale in almeno due Stati membri, essa rimane una lingua di lavoro delle istituzioni dell’Unione.Per quanto riguarda il punto da Lei sollevato sulla comunicazione con i cittadini, Le rammentiamo che, oltre ad altre disposizioni specifiche applicabili, a norma dell’articolo 24, quarto comma, TFUE, ogni cittadino dell’Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi dell’Unione in una delle lingue ufficiali dell’Unione e ricevere una risposta nella stessa lingua.
Ultimo aggiornamento: 17 gennaio 2023





















