Europa e oltre

Il sionismo padano della Lega: il DDL 1024

Ddl della Lega: vietato manifestare per Gaza e criticare Netanyhau

 

Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo ha presentato un disegno di legge (ddl 1004) in cui si equipara la critica al sionismo all’odio antiebraico. Il ddl è ora in commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama. Un bavaglio senza precedenti alla libertà di espressione

Non c’è solo il decreto sicurezza. La Lega insiste nel tentativo di vietare ogni manifestazione e in questa chiave va letto il progetto di legge del Carroccio sull’antisemitismo che oggi appare fuori luogo, oltre che preoccupante. Ieri è stata incardinata in commissione Affari Costituzionali del Senato (presieduta dal meloniano Alberto Balboni) la norma a prima firma di Massimiliano Romeo, luogotenente salviniano, che vieta ogni espressione critica nei confronti dello stato di Israele.

Il testo, intitolato “Disposizioni per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo” è formato da tre articoli che, basandosi sulla controversa definizione di antisemitismo formulata dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (Ihra), vorrebbero contrastare «la moltiplicazione di episodi antisemiti registrati dopo il 7 ottobre 2023» basati «sul negazionismo delle violenze, soprattutto contro le donne e i bambini e su un radicale rifiuto di Israele».

Di fatto però impedisce qualsiasi manifestazione contro il genocidio dei palestinesi in corso. Se l’articolo due si occupa di “consolidare una cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli ebrei in quanto popolo» attraverso banche dati sugli episodi di antisemitismo, la formazione per evitare il proliferare del linguaggio d’odio e campagne di informazione”, è il terzo che inquieta l’opposizione.

L’articolo prevede «il diniego all’autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica per ragioni di moralità che può essere motivato anche in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l’utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge».

Un bavaglio senza precedenti alla libertà di espressione, che arriva proprio mentre a Gaza si consuma un genocidio sotto gli occhi del mondo, la Lega si inchina ai diktat di Netanyahu: non solo deve avere mano libera, ma persino raccontare il suo operato potrà essere un atto criminale. Questo disegno di legge serve solo a garantire impunità, a colpire chi dissente, a imbavagliare chi ancora ha il coraggio di parlare.

La Lega, ha aggiunto la collega Ileana Malavasi, «ha fatto il salto verso la repressione della libera espressione del pensiero politico e civile, come avviene nei paese con governi autocratici. Salvini e i suoi andranno ad arrestare anche il cardinale Pizzaballa, il presidente Mattarella o David Grossman, accusandoli di antisemitismo?».

Il capogruppo leghietsa a Palazzo Madama, Romeo, chiamato in causa, ha amplificato la polemica accusando «una certa opposizione di non aver capito il senso del disegno di legge». La proposta ha fatto, però, saltare sulla sedia anche una parte dei padani, affezionati alla linea del «pericolo islamico»: il ddl, hanno detto dal Patto per il Nord, formazione di estrema destra composta da ex leghisti, «intervenendo più tatticamente che strategicamente sull’antisemitismo, più per difendere il governo di Israele che non lo Stato, apre le porte al Corano nelle scuole, con buona pace del Crocifisso e dell’esibizione propagandistica dei simboli religiosi cristiani di Salvini».

Legislatura 19ª – Disegno di legge n. 1004

Art. 1.

1. La Repubblica italiana, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, rifiuta ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia.

2. La presente legge, in attuazione della risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, adotta la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell’applicazione della legge medesima. Ai sensi della definizione operativa di cui al periodo precedente, per antisemitismo si intende una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici.

3. Le istituzioni della Repubblica collaborano per individuare gli interventi necessari al fine di prevenire e contrastare qualunque atto o manifestazione di antisemitismo, come definito ai sensi del comma 2, che costituisca una minaccia non solo verso una parte dei cittadini, ma anche nei confronti della convivenza civile, della stabilità sociale e della sicurezza pubblica.

Art. 2.

1. Al fine di contrastare qualunque atto di antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nonché al fine di consolidare una cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli Ebrei in quanto popolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a:

a) creare una banca dati sugli episodi di antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, avuto riguardo sia ai crimini d’odio che agli atti di natura incidentale, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia, nonché di promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati;

b) prevedere apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d’odio antisemita sulla rete internet, anche attraverso l’aggiornamento delle regole di accesso alle piattaforme di social media nonché mediante sistemi di segnalazione e rimozione, uniformi ed efficienti, dei relativi contenuti;

c) elaborare apposite linee guida sul contrasto all’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, destinate ai docenti e al personale delle scuole di ogni ordine e grado;

d) attuare, anche in correlazione con le iniziative previste in occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, un piano di formazione rivolto a insegnanti ed educatori in merito alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nonché circa i pregiudizi e gli stereotipi nei confronti degli Ebrei, ivi incluse le possibili teorie complottistiche che ne possono derivare;

e) dare rilievo all’educazione interculturale e al rispetto delle diversità all’interno del curricolo di educazione civica e, più in generale, nel contesto scolastico, al fine di combattere gli stereotipi e i pregiudizi di cui alla lettera d);

f) promuovere iniziative di formazione specifica per il personale delle Forze di polizia in merito alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo, ai fini di una corretta individuazione della natura antisemita di un reato, sia in base a quanto previsto dalla definizione operativa di antisemitismo di cui all’articolo 1, comma 2, sia nei casi in cui gli obiettivi dell’atto criminoso siano precipuamente individuati in quanto Ebrei, ebraici, legati agli Ebrei o percepiti come tali;

g) promuovere, sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, campagne di informazione finalizzate alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo attraverso la diffusione della relativa definizione operativa adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, al fine di impedire e contrastare atti di discriminazione ed espressioni d’odio antisemiti;

h) promuovere, nell’ambito delle attività associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza sul fenomeno dell’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2.

Art. 3.

1. Il diniego all’autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica per ragioni di moralità, di cui all’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere motivato anche in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l’utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge.

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