“Espresso in narrativa”? Meglio “già detto, già indicato”
“Oppore un diniego”? Meglio “rifiutare”
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“IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA per quanto espresso in narrativa che si intende integralmente riportato.”
Fonte: Comune di Fiumicino
“IL COMUNE DI MESSINA DETERMINA Di integrare e modificare, per le parti eventualmente in contrasto, la propria determinazione n. 114 del 15.09.2011, nel significato espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato.”
Fonte: Comune di Messina.
Il primo documento recita «per quanto espresso in narrativa che si intende integralmente riportato», il secondo «nel significato espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato». Il termine narrativa, nel linguaggio giuridico, è quella parte della motivazione di una sentenza in cui si “racconta” il processo; si tratta, dunque, di una specifica sezione di un atto processuale. Nei nostri due brani espresso in narrativa non è altro che (già) detto, (già) esposto, (già) affermato, (già) indicato. L’orribile per quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente riportato della deliberazione del Comune di Fiumicino, ceda senz’altro il posto a un più umano per quanto s’è (già) detto. L’altrettanto orribile nel significato espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato della determinazione del Comune di Messina, si lasci sostituire da un più civile nel significato (già) indicato.
Semplificazione e partecipazione
[…]
Accesso alla documentazione amministrativa
I rimedi contro il diniego o il differimento dell’accesso
Chi si sia visto opporre un diniego (espresso o tacito) o un differimento dell’accesso dal responsabile della struttura provinciale competente, avrà a disposizione diversi strumenti di tutela:
- ricorso in sede giurisdizionale– ai sensi dell’articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – davanti al T.R.G.A. di Trento;
- ricorso gerarchico (improprio) alla Giunta provinciale o alle autorità individuate dagli altri enti sulla base dei rispettivi ordinamenti, che sono chiamate a pronunciarsi entro trenta giorni dalla notifica del ricorso. Contro la decisione della Giunta provinciale l’interessato può ulteriormente presentare ricorso, nel termine di trenta giorni, al T.R.G.A. di Trento, il quale decide ai sensi dell’articolo 25, comma 5, primo periodo, della L. 241/90.
In alternativa al ricorso gerarchico, l’interessato potrà anche presentare richiesta di riesame al difensore civico, entro trenta giorni dal provvedimento di diniego o di differimento. Il difensore civico, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, può comunicare a chi ha disposto il diniego o il differimento che lo ritiene illegittimo, informandone il richiedente. In tal caso, l’accesso deve essere consentito se, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’autorità che aveva negato o differito l’accesso non conferma motivatamente la propria decisione. Al difensore civico non viene dunque riconosciuto un vero potere decisionale, ma unicamente la possibilità di “sollecitare” l’amministrazione che ha disposto il diniego o il differimento obbligandola a riesaminare la propria decisione.
Il testo appena riportato si può leggere sul portale della Provincia Autonoma di Trento, non molto credibile in quanto a semplificazione e partecipazione. Fosse stato solo quel diniego, molto meno clamoroso di tanti suoi compagni di burocratica avventura, non avrei sollevato il problema. Ma quell’opporre un diniego, che raddoppia stucchevolmente (e inutilmente) ciò che i cittadini avrebbero voluto vedere espresso in una sola, semplicissima parola, era un’occasione troppo ghiotta. Sarebbe bastato scrivere rifiutare o negare e intervenire sul resto, apportando magari altre piccole migliorie a completamento dell’opera: “Chi si sia visto rifiutare (espressamente o tacitamente) o ritardare l’accesso a un documento dal responsabile…”. E disporre il diniego? Evidentemente negare l’accesso, agli amministratori trentini, non è venuto in mente.