Questa è la lettera Raccomandata A/R dell’ERA mandata al Consiglio dell’Unione euroepa il 14 aprile 2023 per cattiva amministrazione/gestione linguistica nel post Brexit e negazione Atti Dovuti (applicazione Reg. n.1/1958); comunicazione istituzionale inversamente proporzionale alle lingue dei popoli europei; perseguimento degli interessi del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord odierno avversario del processo di unione europea.
PS
La Raccomandata è stata ricevuta dal Consiglio il 21 aprile 2023.
Al Signor Presidente del Consiglio dell’Unione Europea
Alla Signora Segretaria Generale Thérèse Blanchet
Rue de la Loi 175
B-1048 Bruxelles
Oggetto Illustri Presidente del Consiglio e Signora Segretaria Generale Thérèse Blanchet, Diritti umani linguistici e culturali che, a dispetto di Trattati, Regolamenti e Carta europei, vengono sistematicamente e sempre più monopolisticamente negati nelle Istituzioni comunitarie e, prima fra tutte, dal Consiglio che si rifiuta di ottemperare ai principi e alla lettera del Regolamento n. 1/1958 che stabilisce il regime linguistico dell’Unione europea (Comunità Economica Europea) [i]. Con l’uscita dei 66 milioni di britannici dall’Ue due fatti importanti si sono realizzati: A ciò bisogna aggiungere l’accusa che l’Unione europea voglia rubare la lingua inglese al Regno Unito, denunciata nell’articolo dell’Evening Standard “Londoner’s Diary: Signor Monti wants the EU to steal English” del 21 novembre 2017[iii] e ripreso anche da Politico.eu[iv], nel quale si accusa l’ex Commissario europeo Mario Monti di aver fatto dichiarazioni tese ad istigare l’Ue a derubare i britannici della loro lingua. La netta impressione che abbiamo avuto, considerate le risposte del Consiglio vaghe, imprecise, destituite di ogni fondamento legale come avrò modo di dimostrare in seguito, è che tale riunione non ci sia mai stata nonostante le denunce pubbliche della Hubner e di Juncker. Il che sembra indicare che la sola strada perseguibile sia, al meno, quella di portare il Consiglio dell’Unione Europea davanti alla Corte di Giustizia dell’Ue per omessa pronuncia, avviando un Ricorso in carenza in violazione dei Trattati così come disciplinato dall’Art. 265 [vii]. Ad ogni modo, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, il Regolamento n.1/1958, esattamente l’Art. 8, concernente proprio gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, non permette al Consiglio quanto da esso asserito per i seguenti motivi: C’è, inoltre, un errore grossolano nella formula del preambolo citata dal Consiglio nella risposta, in quanto manca il numero esatto richiamato dal Preambolo che è “quattro” e tra quelle quatto lingue l’inglese non è compreso. Il Consiglio ha infatti scritto “Dall’unico considerando del preambolo al regolamento n. 1 si evince che le lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono scelte in virtù del fatto che le lingue in cui è redatto il trattato, compreso l’inglese, sono riconosciute come lingue ufficiali, ciascuna in uno o più Stati membri dell’Unione.” Per contro, invece, la formulazione esatta del Preambolo – rimasta invariata dal 1958 – e dell’unico “considerando” ivi contenuto è: L’articolo 217 a cui esso fa riferimento è quello del Trattato che istituisce la Comunità Europea firmato a Roma il 25 marzo 1957 e sottoscritto da “sua maestà il Re dei Belgi, il Presidente della Repubblica federale di Germania, il Presidente della Repubblica francese, il Presidente della Repubblica italiana, sua altezza reale la Granduchessa del Lussemburgo, sua maestà la Regina dei Paesi bassi, nella VI Parte di esso tra le “Disposizioni generali e finali” e recita “Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di Giustizia, dal Consiglio, che delibera all’unanimità” e le quattro lingue nelle quali è redatto il Trattato – che è quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 6 ottobre 1958 – sono il francese, l’italiano, l’olandese e il tedesco: l’inglese non c’è. Non c’è perché le quattro e solo quattro lingue alle quali si fa riferimento nell’incipit sono quelle degli Stati Fondatori dell’Ue riuniti a Roma il 25 marzo del 1957: Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo. Dei sei Stati Fondatori l’unico che, a vario titolo, ha tre lingue ufficiali ma non comprese tra le quattro già menzionate, è il Granducato di Lussemburgo che, peraltro, ha un numero di popolazione maggiore di Malta ma, essendo già presenti due delle sue lingue ufficiali grazie a Francia ed Olanda non si è valso, né allora né in seguito, della possibilità giuridica prevista all’Art. 8 e, conseguentemente, determinare e richiedere il lussemburghese come lingua ufficiale presso l’Unione europea. Il che, peraltro, porterebbe eventualmente solo a cambiare il numero delle lingue all’Art.1 e non nel Preambolo. Pertanto è una cattiva amministrazione quella esercitata dal Consiglio non ottemperando ad un atto dovuto con l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue – che avrebbe dovuto persino essere automatico come segnalava Danuta Hubner già nel 2016 -, e porre in votazione l’uscita dell’inglese dal novero delle lingue dell’Unione europea: omessa pronuncia perseguibile a norma dell’Articolo 265 del TFUE. Risulta di tutta evidenza che, quindi, i cittadini europei che sono tutti non madre lingua inglese si trovano di fronte ad un’opera illegale, antidemocratica e colonialistica per conto di Paesi terzi ed estranei, se non avversari del processo comunitario com’è specificatamente il caso della Gran Bretagna. Tanto più che, anche considerando maltesi e irlandesi di lingua inglese e persino sommando irlandesi e maltesi, essi risultano essere 5.382.028 persone, il che equivale al fatto che l’inglese è, persino in questo caso, la diciassettesima lingua dell’Unione europea: nell’ordine: I, tedesco, 92.898.566; II, francese, 65.255.278; III, italiano, 60.480.665; IV, spagnolo, 46.776.338; V, polacco, 37.857.352; VI, rumeno, 19.238.034; VII, olandese, 17.131.014; VIII, ceco, 10.710.432; IX, greco, 10.429.737; X, portoghese, 10.199.257; XI, svedese, 10.095.005; XII, ungherese, 9.664.187; XIII, bulgaro, 6.954.100; XIV, danese, 5.789.709; XV, finlandese, 5.540.792; XVI, slovacco, 5.460.615; XVII, inglese (irlandesi + maltesi), 5.382.028; XVIII, irlandese, 4.940.642; XIX, croato, 4.106.953; XX, sloveno, 2.079.390; XXI, lituano, 1.963.870; XXII, lettone, 1.887.408; XXIII, estone, 1.328.108; XXIV, maltese, 441.386. Il Consiglio ha poi equivocato il fatto che stavamo e stiamo parlando non della comunicazione dei cittadini alle istituzioni – garantita dall’articolo 24, IV comma del TFUE – ma che stavamo e stiamo chiedendo l’opposto: L’Unione europea è fondata sulla Democrazia, il Diritto, i Trattati, le leggi e il Diritto dei popoli europei e liberi. Se il Consiglio intende continuare ad assicura il monopolio straniero ed avverso alla stessa Ue nella comunicazione linguistica comunitaria, deve essere cosciente che ciò ha ed avrà come esito esattamente quanto già Winston Churchill – in dialogo con Roosevelt – auspicava attraverso la dominazione linguistica inglese «Il potere di dominare la lingua di un popolo offre guadagni di gran lunga superiori che non il togliergli province e territori o schiacciarlo con lo sfruttamento» https://youtu.be/OHs3Lo4Gq4A e l’inevitabile annessione passiva dell’intera Europa allo spazio economico anglo-statunitense come, peraltro, già constatabile dal fatto che l’Ue non ha promosso alcuna Google o Amazon europea, sistemi operativi per computer e cellulari che siano europei… nonostante superi in popolazione di oltre 100 milioni di persone gli stessi USA: a conferma che la cessione di sovranità linguistica europea agli Anglo offre loro “guadagni di gran lunga superiori che non il toglierci i territori o schiacciarci con lo sfruttamento”. Deferenti saluti, Giorgio Kadmo Pagano |
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[i] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701
[ii] https://youtu.be/5wvWFH0Pp7Q
[iii] https://www.standard.co.uk/news/londoners-diary/londoner-s-diary-signor-monti-wants-the-eu-to-steal-english-a3697291.html
[iv] Mario Monti: EU should adopt English post Brexit
https://www.politico.eu/article/brexit-mario-monti-eu-should-adopt-english/
[v] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003095-ASW_IT.html
[vi] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01958R0001-20130701&qid=1679051255923
[vii] Articolo 265 TFUE (ex articolo 232 del TCE): “Qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell’Unione possono adire la Corte di giustizia dell’Unione europea per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell’Unione che si astengano dal pronunciarsi.
Il ricorso è ricevibile soltanto quando l’istituzione, l’organo o l’organismo in causa siano stati preventivamente richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l’istituzione, l’organo o l’organismo non hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.
Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell’Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.”
[viii] Regolamento n.920/2005 del Consiglio del 13 giugno 2005.
[ix] https://www.gov.uk/government/collections/global-britain-delivering-on-our-international-ambition