VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, recante il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali;
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 recante il nuovo “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89”, e successive modificazioni;
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, n. 44 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, e successive modificazioni;
VISTA la legge 12 ottobre 2017, n. 153, recante “Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri”;
CONSIDERATO che nell’anno 2021 ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri;
CONSIDERATO che, in esecuzione dell’art. 3, comma 2, della legge 12 ottobre 2017, n. 153, con decreti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nomina i membri di ciascun Comitato nazionale, un terzo dei quali su designazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed uno su designazione della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
ACQUISITA la nota n. 441 del 5 gennaio 2018 recante la designazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dei cinque componenti del Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri tra i quindici previsti dal citato art. 3, comma 2, della legge 12 ottobre 2017, n. 153;
ACQUISITA la nota n 150/CU del 16 novembre 2017 con la quale la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, ha designato il rappresentante di propria spettanza tra i quindici previsti dal citato art. 3, comma 2, della legge 12 ottobre 2017, n. 153;
ESAMINATI i curricula dei nove componenti di spettanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal citato art. 3, comma 2, della legge 12 ottobre 2017, n. 153;
RITENUTA la necessità di prevedere, per il miglior funzionamento delle prerogative attribuite dall’art. 4 della legge 12 ottobre 2017 n. 153, la partecipazione permanente alle attività dell’istituendo Comitato, dei Sindaci dei comuni di Firenze, Ravenna e Verona unitamente ai Direttori dei Musei il cui progetto scientifico e culturale investa lo sviluppo della storia dantesca, ferma restante la possibilità del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di integrare la composizione del Comitato medesimo con ulteriori rappresentanti di soggetti pubblici e privati;
CONSIDERATO che, in esecuzione dell’art. 2, comma 3, della legge 12 ottobre 2017, n. 153, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi di cui al comma 2, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno dal medesimo comma 2, in ragione delle esigenze connesse al crono programma delle attività culturali;
CONSIDERATO che in esecuzione dell’art. 3, comma 4, della legge 12 ottobre 2017, n. 153, con il medesimo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono determinate le modalità di funzionamento e di scioglimento di ciascun Comitato nazionale;
DECRETA:
Art. 1 Sede del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri
- Il Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, di seguito denominato “Comitato”, istituito ai sensi del comma 1, dell’art.2, della legge 12 ottobre 2017, n. 153, ha sede presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Art. 2 Compiti del Comitato
1 Il Comitato di cui all’art. 1 ha il compito di elaborare un adeguato programma culturale relativo all’opera e ai luoghi legati alla figura di Dante Alighieri comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriale, formativa, espositiva e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica, al fine di divulgare in Italia e all’estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell’opera, della cultura e dell’eredità del personaggio della cui celebrazione il Comitato stesso è responsabile.
- In particolare, il Comitato ha il compito di:
- Elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell’opera di Dante Alighieri, anche con riferimento al settore della formazione scolastica, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale;
- Predispone il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla legge tenendo conto di ulteriori eventuali risorse finanziarie conferite da soggetti pubblici e privati;
- Elaborare programmi volti a promuovere attività da realizzare attraverso il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati idonei e di provata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;
- Predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alle celebrazioni.
- Il Comitato sottopone i summenzionati piani e programmi all’approvazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 30 settembre 2019.
Art. 3 Composizione del Comitato
- Il Comitato Nazionale è composto da:
Prof. Carlo Ossola — designato Mibact
Prof. Giampaolo D’Andrea – designato Mibact
Prof. Mario Santagata – designato Mibact
Prof. Marco Petoletti — designato Mibact
Prof. Giuseppe Ledda – designato Mibact
Prof. Marcello Ciccuto – designato Mibact
Prof. Rene’ de Ceccatty – designato Mibact
Prof.ssa Lina Bolzoni — designata Mibact
Prof. Piero Boitani – designato Mibact
Dott. Andrea Riccardi — designato Miur
Prof. Enrico Malato — designato Miur
Prof. Andrea Mazzucchi — designato Miur
Prof. Emilio Pasquini — designato Miur
Prof.ssa Natascia Tonelli — designata Miur
Dott.ssa Gabriella Farsi — designata Conferenza Unificata.
Partecipano alle attività del Comitato come invitati permanenti i Sindaci dei comuni di Firenze, Ravenna e Verona.
- Possono essere invitati alle adunanze del Comitato, ancorché senza diritto di voto, i Direttori dei Musei che conservano opere di Dante Alighieri, il Presidente delle Scuderie del Quirinale e i Direttori generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo competenti nelle materie di volta in volta trattate.
- I componenti del Comitato propongono al Presidente di cui al successivo art. 4 la convocazione del Comitato medesimo, specificandone le ragioni ed indicando gli argomenti da inserire all’ordine del giorno; propongono la effettuazione di studi e ricerche inerenti le attività del Comitato.
- I componenti effettuano missioni presso sedi e luoghi in relazione alle specifiche attività e ai programmi del Comitato nazionale previo affidamento di incarico da parte del Presidente, deliberato dal Comitato medesimo.
- Il Comitato può affidare a uno o più componenti compiti di studio, analisi e approfondimento, anche mediante l’istituzione di gruppi di lavoro, purché strumentali al programma culturale approvato e all’attività del Comitato.
- Ai membri del Comitato Nazionale non è corrisposto alcun compenso. E’ previsto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al programma culturale approvato dal Comitato.
- I componenti restano in carica per il periodo di durata del Comitato.
- Con ulteriore decreto la composizione del Comitato può essere implementata con rappresentanti di soggetti pubblici o privati.
Art. 4 Presidente del Comitato
- Il Presidente è eletto dal Comitato tra i componenti designati di cui all’art. 3, su proposta del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
- Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni stabilendone l’ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti e ne coordina i lavori vigilando sul rispetto delle delibere adottate.
- Il Presidente provvede altresì che l’attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell’Amministrazione garantendo l’informazione costante circa le iniziative attuate.
- Il Presidente vigila sull’attuazione delle delibere collegiali ed esercita tutte le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Comitato.
- Il Presidente trasmette, dopo l’approvazione, il resoconto della seduta del Comitato al Segretario Generale di cui al successivo art. 5.
- Il Presidente cura i rapporti con la Cabina di regia istituita ai sensi del comma 2, dell’art.5, della legge 12 ottobre 2017, n. 153.
Art.5 Segretario Generale del Comitato
- Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nomina, tra i membri designati, il Segretario Generale del Comitato, con compiti di organizzazione, gestione, tesoreria, e coordinamento delle attività.
- Il Segretario Generale, nell’espletamento dei compiti, può essere affiancato da una segreteria tecnica, composta da personale interno all’amministrazione.
- Al Segretario Generale non è corrisposto alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato.
Art. 6 Copertura finanziaria, assegnazione delle risorse, vigilanza
- Ai sensi dell’art. 2 della legge 12 ottobre 2017, n. 153, è assegnato al Comitato, e sarà erogato a seguito delle verifiche e con le modalità previste dall’art. 3, comma 6, il contributo complessivo di euro 1.150.000,00, così ripartito:
per il 2018 euro 50.000,00;
per il 2019 euro 50.000,00;
per il 2020 euro 50.000,00;
per il 2021 euro 1.000.000,00.
- Il Comitato può ricevere contributi dalle Amministrazioni statali, dalle Regioni, dagli Enti locali e da altre istituzioni e soggetti pubblici e privati.
- Il Comitato Nazionale presenta annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo — Direzione generale Biblioteche e istituti culturali — il bilancio consuntivo delle spese, corredato da una dettagliata relazione sull’attività svolta. Inoltre il Comitato è tenuto a presentare una relazione semestrale sull’andamento dei lavori.
- Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 12 ottobre 2017 n. 153, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina il revisore dei conti del Comitato. Il rimborso spese e l’eventuale compenso del revisore graverà sui fondi assegnati al Comitato.
- Il revisore dei conti riferisce periodicamente della propria attività contestualmente all’amministrazione vigilante, rappresentata dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali e dalla Direzione generale Bilancio, nonché alla Cabina di regia istituita ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 12 ottobre 2017, n. 153, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Art. 7 Funzionamento del Comitato
- Per lo svolgimento dei compiti assegnati il Comitato si riunisce collegialmente in adunanze a seguito di formale convocazione del Segretario Generale, d’ordine del Presidente.
- Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza minima della metà più uno dei componenti.
- Alle discussioni delle adunanze segue l’adozione delle deliberazioni che sono assunte con la maggioranza dei presenti del Comitato nazionale; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La maggioranza è rilevata unicamente mediante il riscontro della presenza dei partecipanti alla seduta con l’annotazione dell’ordine del giorno; a tale riguardo il Segretario Generale sovrintende alla stesura e alla sottoscrizione, seduta stante, del verbale delle discussioni e al repertorio delle deliberazioni.
- Il Comitato nazionale, con specifica deliberazione iniziale, approvata con la maggioranza assoluta dei voti, ossia di metà, più uno, dei componenti di cui alf art.3, definisce le modalità di convocazione delle adunanze, di redazione dell’ordine del giorno delle adunanze medesime, di stesura dei relativi verbali e di svolgimento delle votazioni.
Art. 8 Coordinamento con il Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e con il Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio
- Il Comitato Nazionale opera in stretto coordinamento con il Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e con il Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio nell’elaborazione del piano culturale e nella realizzazione delle conseguenti attività, assicurando l’integrazione e la coerenza con i programmi e con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Con distinto provvedimento, ai sensi dell’art. 5 comma 2 della legge 12 ottobre 2017, n. 153 è istituita, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Cabina di regia formata da tre componenti in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con l’obbligo di assicurare il raggiungimento delle finalità della summenzionata legge mediante azioni condivise di tutte le Amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 9 Durata del Comitato
- Il Comitato ha durata di quattro anni, rinnovabile di ulteriori due anni, mediante decreto ministeriale, per l’eccezionale interesse e la complessità organizzativa.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e ne sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 21 Feb. 2018
Il Ministro





















