Sig. Direttore Constantinos Manolopoulos,
gli articoli 21 (paragrafo 1) e 22 della Carta europea dei Diritti fondamentali riconoscono la diversità linguistica come un diritto dei cittadini e un patrimonio europeo da tutelare. Il che significa che qualsiasi tentativo volto a instaurare l’esclusività di una lingua costituisce una restrizione e una violazione dei valori fondamentali dell’Unione.
I Diritti umani divengono quindi ostaggio anglofono.
Se a ciò si aggiunge il fatto che la diversità linguistica è considerata ricchezza e patrimonio dell’Ue, la FRA lo sta depauperando anziché accrescerlo, svendendo entrambe agli anglosassoni, qualunque sia la versione della loro presenza in Ue: attraverso le sue ex colonie o meno.
Perché non vengono utilizzati i servizi di traduzione ed interpretariato dell’Ue come prescrive per il funzionamento dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali il Reg. N. 168/2007?
Quando è stata, se c’è stata, l’ultima volta che la FRA ha richiesto tali servizi di traduzione ed interpretariato?
Distinti saluti,
















