Anche i conti correnti detenuti in Paesi al di fuori dell'Unione europea scontano l'imposta sulle attività finanziarie (Ivafe) in misura fissa, anziché in proporzione al valore.
La legge di stabilità 2013 ha previsto un prelievo Ivafe nella misura di 34,20 euro anche sui conti correnti detenuti in Paesi al di fuori della Unione europea, correggendo uno degli aspetti della disciplina dell'Ivafe che, non consentendo la piena equiparazione dell'imposta con l'imposta di bollo domestica, potevano dar luogo a censure a livello comunitario. Infatti, l'Ivafe – generalmente dovuta in misura proporzionale – era, invece, applicata in misura fissa nel solo caso di conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi Ue e See (Spazio economico europeo), con adeguato scambio di informazioni. Tale limitazione era potenzialmente idonea a determinare una restrizione della libertà di circolazione dei capitali sancita dal l'articolo 63 del Tfue (Trattato sul funzionamento del l'Unione europea).
Il legislatore ha, dunque, esteso l'applicazione del l'Ivafe in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della Tariffa allegata al Dpr 642/1972 anche per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi diversi da quelli dell'Unione europea, dalla Norvegia e dal l'Islanda.
Proprio per effetto di tale modifica potrà accadere che l'imposta proporzionale versata su conti correnti extra Ue per il 2011 risulti maggiore di quanto dovuto in misura fissa per il 2012, con relativa determinazione di una imposta a credito da indicare nel rigo RM35, colonna 4, del modello Unico Pf 2013.
Anche per l'Ivafe, infatti, è stato "trasformato" il pagamento relativo al 2011, già effettuato nel 2012, in un acconto dell'imposta dovuta per il 2012. L'imposta è dovuta, in acconto e a saldo, con le medesime modalità e gli stessi termini dell'Irpef. Di conseguenza:
– entro il 17 giugno 2013 è dovuto il saldo 2012 e la prima rata di acconto 2013;
– il secondo acconto dovrà essere versato entro il mese di novembre.
L'esenzione
Il tributo in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto (e dai libretti) sia non superiore a 5mila euro. A tal fine, occorre tener conto di tutti i conti (o libretti) detenuti all'estero dal contribuente presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo di imposta. Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, per la determinazione del limite si tiene conto degli importi riferibili pro quota al medesimo contribuente.
La compilazione
Le istruzioni alla compilazione del quadro RM di Unico 2013 chiariscono che è necessario utilizzare un rigo per ogni conto corrente detenuto all'estero, anche se detenuti presso lo stesso intermediario. In tal caso, dovranno essere compilati distinti righi, indicando in colonna 1 di RM33 e RM34 il valore medio di giacenza riferito a tutti i conti correnti.
La circolare 12/E/2013 ha anche precisato quali sono le modalità di compilazione del modello nel caso di più conti correnti presso lo stesso intermediario, che presi singolarmente non superano il limite di giacenza media di 5mila euro, ma lo superano se sommati tra loro (si veda a tal proposito l'esempio riportato nella grafica in alto).
Da: http://www.ilsole24ore.com 20/05/2013














