Judit Varga
Ministero della Giustizia,
e degli Affari Europei
Sue Proprie Mani
Roma, 2 marzo 2023
Importante e urgente: L’Unione Europea sovverte le regole fondamentali dei Trattati e di qualsiasi democrazia operando colonialmente per Stati terzi. L’Ungheria porti il Consiglio dell’Unione Europea davanti alla Corte di Giustizia europea in violazione dei Trattati così come disciplinato dall’Art. 265 del TFUE.
Gentile Ministro Judit Varga, Secondo Lukács il costo annuale per ciascuno cittadino non anglofono di tale discriminazione promossa e sostenuta dall’Unione europea è, aggiornato al 2021, di 1.112,40 Euro a persona: oltre 495 miliardi di Euro all’anno per colonizzare le menti dei cittadini europei e favorire la Gran Bretagna ormai antagonista dell’Unione europea. In relazione all’uso imperialista, allo sfruttamento economico e politico, della dominazione linguistica inglese da parte delle potenze anglosassoni contro tutti i popoli non anglofoni, bisogna tenere presente che già Churchill – in dialogo con Roosevelt – il 6 settembre 1943 all’Università di Harvard spiegava:
La colonizzazione delle menti europee fu anche l’obiettivo dello statunitense “Congress for Cultural Freedom” (Berlino, 1950) che si ritenne raggiunto nel 1967 in quanto ormai «il soggetto opera nella direzione richiesta per motivi che ritiene essere propri»[iii]. A parti invertite, è ciò che ora ha denunciato pubblicamente Alexey Danilov, Capo del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina, sostenendo persino che la stessa lingua russa dovrebbe essere sradicata in Ucraina in quanto non è altro che un «elemento di propaganda nemica e lavaggio del cervello del nostro popolo»[iv]. Il Consiglio dell’Unione europea avrebbe dovuto istituzionalmente prendere atto che l’inglese non era lingua richiesta da nessun Stato membro e togliere l’inglese dal novero delle lingue ufficiali europee e, la Commissione, non continuare ad usare monopolisticamente l’inglese in settori chiave della democrazia e dell’economia europea già dall’indomani del Referendum britannico, perché come aveva già chiarito Danuta Hübner, Presidente del Comitato per gli Affari Costituzionali del Parlamento europeo (AFCO), il 27 giugno 2016 “l’inglese non sarà una delle lingue ufficiali dell’Unione europea dopo che la Gran Bretagna lascerà l’UE”[v]. Ciò non è accaduto e non accade nonostante la diversità linguistico-culturale e il multilinguismo siano dei pilastri dell’UE e, la discriminazione su base linguistica, esplicitamente vietata dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il Consiglio dell’UE sostiene, non spiegandone però l’uso monopolistico, che l’inglese è anche la lingua di Malta e Irlanda[vi] ma, né Irlanda né Malta hanno richiesto l’inglese, lasciando rispettivamente irlandese e maltese come loro lingue ufficiali. Il Consiglio per legge non può e non deve sostituirsi agli Stati arbitrariamente e illegalmente per giustificarne la permanenza uscito l’unico Stato che ne aveva fatta richiesta. Ciò è sancito dal Regolamento 1/1958 che stabilisce il regime linguistico europeo che all’Art. 8 prescrive: “Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l’uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato.” Ma, pur nel quadro proposto dal Consiglio, l’inglese segue di 5 posti l’ungherese ed è addirittura la diciassettesima lingua dell’UE dopo lo slovacco[vii], storicamente imposta dal colonizzatore britannico a irlandesi/maltesi, oggi circa 5 milioni di persone ai quali l’UE vuole evidentemente aggiungere gli altri 440 milioni di eurocittadini non madrelingua inglese. Eppure, nonostante le molte norme che affermano il multilinguismo e vietano la discriminazione linguistica il Consiglio – e ancora con maggiori danni agli Stati membri non anglofoni la Commissione europea – contrariamente a qualsiasi principio di democrazia, la utilizzano in modo pressoché esclusivo nella comunicazione, contra lègem e contro i 445 milioni di eurocittadini non madre lingua inglese. Pertanto l’Ungheria dovrebbe portare il Consiglio dell’Unione Europea davanti alla Corte di Giustizia dell’Ue per omessa pronuncia avviando un Ricorso in carenza in violazione dei Trattati così come disciplinato dall’Art. 265 [viii]. Sono molti gli articoli di legge violati della Commissione europea e concernenti le illegalità dei favoritismi ai madrelingua inglese e la discriminazione linguistica di tutti gli altri. Per alcune prassi linguisticamente discriminatorie (trilinguismo anglo-franco-tedesco) come quelle nelle assunzioni in capo all’EPSO, l’Italia e la Spagna sono sempre intervenute e la Commissione ha perso tutte le cause davanti alla Corte ed ora è scesa in campo anche la Francia (Cause T555/22 e T785/22) contro la Commissione/EPSO perché i bandi hanno come riferimento linguistico unicamente la seconda lingua ufficiale di Malta e Irlanda. Per altre discriminazioni, come le consultazioni pubbliche degli europei[ix] la Commissione è stata più volte richiamata al multilinguismo sia dal Mediatore che con una Risoluzione all’unanimità del Parlamento europeo ma inutilmente e, addirittura, nel recentissimo Erasmus plus la Commissione ha posto l’inglese (seconda lingua madre mai dichiara tale all’UE di Malta e Irlanda!) come unica lingua di riferimento per qualsiasi contestazione proveniente dai 445 milioni di eurocittadini non madre lingua inglese. Ciò significa operare per il sovvertimento totale delle regole dalla democrazia. Pertanto la Commissione può essere portata davanti alla Corte di Giustizia affinché:
Qualora sia necessario superare l’attuale regime linguistico multilingue dell’Unione europea, ciò non può e non deve avvenire illegalmente o con colpi di mano progressivi come quelli portati avanti finora ma, la questione, va posta ufficialmente e legalmente, attraverso prassi democratiche ed eque così come è avvenuto ad esempio per l’Euro e, in quel caso, l’Ungheria ha molto da dire grazie agli insegnamenti e all’opera di István Szerdahelyi. Gentile ministro, infine, vorrei fare riferimento alla grande attenzione e rispetto delle tradizioni del Presidente Orban come dell’intero Governo ungherese, citando un altro grande tradizionalista, Gandhi, che ha scritto queste frasi contro il colonialismo britannico nel suo libro del 1909 Hind Swaray (Indipendenza dell’India): «Dare a milioni di persone una conoscenza dell’inglese significa renderli schiavi. […] Mettendoci a Sua disposizione per qualsiasi informazione o consulenza riterrà opportuno richiederci, Deferenti Saluti, |
[i] Qui l’intero testo in ungherese: https://era.ong/wp-content/uploads/HU_A-nyelvi-egyenlotlenseg-gazdasagi-vonatkozasai.pdf
[ii] Qui l’audio del discorso da Churchill ad Harvard https://youtu.be/ohe-6E2L3ks
[iii] Direttiva del National Security Council degli USA citata in Gli intellettuali e la CIA di Frances Stonor Saunders, Fazi 2007.
[iv] In https://thepressunited.com/updates/russian-should-become-extinct-in-ukraine-top-official/
[v] https://youtu.be/JqNC7YK0y1w
[vi] Sostenuto dal CEU in svariate risposte ad interrogazioni parlamentari: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004478-ASW_EN.pdf
[vii] Nell’ordine: 1, tedesco, 92.898.566; 2, francese, 65.255.278; 3, italiano, 60.480.665; 4, spagnolo, 46.776.338; 5, polacco, 37.857.352; 6, rumeno, 19.238.034; 7, olandese, 17.131.014; 8, ceco, 10.710.432; 9, greco, 10.429.737; 10, portoghese, 10.199.257; 11, svedese, 10.095.005; 12, ungherese, 9.664.187; 13, bulgaro, 6.954.100; 14, danese, 5.789.709; 15, finlandese, 5.540.792; 16, slovacco, 5.460.615; 17, inglese (irlandesi + maltesi), 5.382.028; 18, irlandese, 4.940.642; 19, croato, 4.106.953; 20, sloveno, 2.079.390; 21, lituano, 1.963.870; 22, lettone, 1.887.408; 23, estone, 1.328.108; 24, maltese, 441.386.
[viii] Articolo 265 TFUE (ex articolo 232 del TCE): “Qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell’Unione possono adire la Corte di giustizia dell’Unione europea per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell’Unione che si astengano dal pronunciarsi.
Il ricorso è ricevibile soltanto quando l’istituzione, l’organo o l’organismo in causa siano stati preventivamente richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l’istituzione, l’organo o l’organismo non hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.
Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell’Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.”
[ix] In magiaro https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_hu